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Scadenze e adempimenti amministrativi


SCADENZE GENNAIO 2026

01/01/2026 – entro il 31 dicembre 2025 devono a pena di decadenza essere notificati gli accertamenti sull’anno 2019 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2020) in caso di dichiarazione presentata; – in caso di dichiarazione omessa, invece, entro fine anno vanno notificati gli accertamenti sull’anno 2017 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2018). Ciò sempre che non sussistano cause di proroga dei termini, sempre più frequenti negli ultimi anni. Rimangono ferme a) le norme che spostano in termine i presenza di schemi di atto ex art. 6-bis della L. 212/2000, strumentali al contraddittorio preventivo, comunicati negli ultimi mesi dell’anno b) l’art. 5-quater comma 4 del DLgs. 218/97, secondo cui “I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione c) il raddoppio dei termini n caso di violazioni penali per alcuni anni specifici.

01/01/2026 verificare limiti dimensioni per applicazione di normative specifiche

01/01/2026 – È stato pubblicato il provv. n. 424470/2025, con cui l’Agenzia delle Entrate dà attuazione all’integrazione fra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello relativo al pagamento elettronico, sancita dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 commi da 74 a 77 della L. 207/2024), che diverrà efficace a partire dal 1° gennaio 2026. Sebbene la norma fissi la decorrenza al 1° gennaio 2026, i termini effettivi per l’adeguamento sono dettati dalla disponibilità del servizio web, il cui rilascio è previsto indicativamente per i primi giorni di marzo 2026. Per i soggetti con contratti di convenzionamento POS già attivi nel mese di gennaio 2026, vi sarà un periodo transitorio di 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura per effettuare la registrazione.

01/01/2026 – entrata in vigore OIC 30 per i bilanci intermedi

01/01/2026 entrata in vigore della sugar tax dl 95/2025 (vi sono delle modifiche nella legge finanziaria)

01/01/2026 entrata in vigore testo unico processo tributario D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (le cui disposizioni, pur essendo già entrato in vigore, “si applicano dal 1° gennaio 2026”), 

01/01/2026 A partire da gennaio 2026 scatterà l’obbligo, previsto dalla NIS2, di rispettare le tempistiche e le modalità di comunicazione degli incidenti cyber. A tal proposito, l’ACN ha pubblicato la nuova tassonomia cyber per favorire lo scambio di informazioni e facilitare il processo di notifica degli incidenti.

01/01/2026 introduzione dal 2026 degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni (per individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva), inizialmente per due settori economici tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva DL 28.10.2024 n. 160,

01/01/2026  società di comodo negli ultimi tre anni  divieto di riporto del credito iva

01/01/2026  organizzazione riunioni sicurezza

01/01/2026  verificare i corsi che devono frequentare i dipendenti ai fini della sicurezza

01/01/2026  organizzazione riunioni antiriciclaggio (professionisti tenuti alla normativa antiriciclaggio)

10/01/2026 pagamento compensi amministratore anno precedente per detrazione

16/01/2026 pagamento inps agricoltori 

16/01/2026 Versamento iva mensile.

16/01/2026 Versamento contributi dipendenti e amministratori.

20/01/2026 dichiarazione  conai (annuale IV trimestre anno precedente dicembre anno precedente)

25/01/2026 Presentazione modelli intra mensili.

25/01/2026  intra trimestrale

31/01/2026  invio agli agenti del conto provvigioni IV trimestre anno precedente

31/01/2026  denuncia variazione colture terreni e fabbricati inagibili

31/01/2026   comunicazione registro imprese numero dipendenti

31/01/2026  revisori contabili pagamento del contributo

31/01/2026  carbon tax 

31/01/2026  dichiarazione canone rai – non detenzione apparecchio

31/01/2026 attestazione spese pubblicità bonus anno precedente

31/01/2026 Rinnovo dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici entro il 31 gennaio – La tutela assicurativa in esame è obbligatoria per tutte le persone che hanno un’età compresa fra i 18 e i 67 anni e svolgono a titolo gratuito in modo abituale ed esclusivo senza vincolo di subordinazione attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano; l’obbligo è invece escluso qualora i soggetti esercitino altre attività per le quali esiste obbligo di iscrizione a un altro ente previdenziale. Ove un soggetto possegga tutti i requisiti indicati è obbligato all’iscrizione all’assicurazione INAIL proseguendo nella tutela effettuando il nuovo pagamento per l’anno o  in caso di prima iscrizione, effettuando il primo pagamento per dare il via alla tutela.

31/01/2026 Le spese sanitarie del 2025 andranno inviate al Sistema delle tessera sanitaria (Sts) entro il 2 febbraio 2026. La scadenza interessa tutti gli operatori della sanità, pubblica e privata, tenuti all’invio. Per i veterinari la scadenza è invece il 16 marzo. Il decreto del ministero dell’Economia (Ragioneria generale dello Stato), datato 29 ottobre 2025 e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 10 novembre, attua il nuovo regime di invio annuale, introdotto dal correttivo alla riforma fiscale (Dlgs 81/2025), che ha reintrodotto la scadenza unica annuale, demandando al Mef stabilire la data effettiva. Il decreto del 29 ottobre (in attesa di pubblicazione) ha fissato la scadenza al 31 gennaio di ogni anno. L’adempimento interessa tutti gli operatori sanitari che alimentano il sistema Ts: farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie pubbliche (anche militari) e private, medici e odontoiatri, psicologi, fisioterapisti e tutti gli altri professionisti della sanità iscritti ai relativi albi o elenchi ad esaurimento. Per gli ottici, a partire dal 6 ottobre di quest’anno, è possibile registrarsi al Sistema Ts con il nuovo codice Ateco 2025 – 47.74.01 «Commercio al dettaglio di occhiali e lenti» (il precedente 47.78.20 non è più presente tra i codici Ateco 2025).

31/01/2026 conservazione fatture elettroniche relative all’anno 2024 (3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi, scadenza presentazione dichiarazione dei redditi 2024 – 31/10/2025).

31/01/2026  compilazione libro inventari – (entro 3 mesi dalla  scadenza della presentazione della  dichiarazione dei redditi ) –

31/01/2026 Stampa dei registri  dopo tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi – nuove regole circolare 47/2022

31/1/2026 NIS 2 termine per l’adempimento agli obblighi di base in materia di notifica di incidente decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2)

Principali scadenze febbraio 26

01/02/2026 presentazione dichiarazione iva a rimborso

13/02/2026 Tracciabilità dei rifiuti – Iscrizione al RENTRI – Termine del 13.2.2026 Ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DM 4.4.2023 n. 59, dal 15.12.2025 al 13.2.2026 devono provvedere all’iscrizione al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:
– gli enti e le imprese con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che sono produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi;
– gli altri produttori di rifiuti speciali pericolosi diversi dalle imprese o dagli enti, come ad esempio i liberi professionisti (dentisti, medici, veterinari o altri operatori), a prescindere dal numero dei dipendenti

16/02/2026   pagamento contributi artigiani e commercianti fissi

16/02/2026 iva trimestrale soggetti speciali versamento

16/02/2026  versamento saldo e acconto inail –

16/02/2026 versamento saldo imposta sostitutiva tfr

20/02/2026   versamento enasarco iv trimestre anno precedente

28/02/2026  affitto fondi rustici registrazione e versamento imposta registro

28/02/2026 rilascio da parte dei dottori commercialisti attestazione cessione quote

28/02/2026 invio minimi e forfettari richiesta pagamento contributi inps senza minimale

28/02/2026 comunicazione del condominio delle spese di ristrutturazione etc

28/02/2026 invio agenzia entrate oneri deducibili e detraibili diverse dalle spese sanitarie  compreso spese veterinarie

28/02/2026 LIPE comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva del quarto  trimestre anno precedente

28/02/2026 scade il pagamento bollo fatture elettroniche IV trimestre anno precedente per effetto delle modifiche

28/02/2026 consorzi presentazione del bilancio

28/02/2026 scadenza modello red pensionati – Il RED è una dichiarazione reddituale che l’INPS richiede annualmente ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito

28/02/2026 Credito d’imposta transizione 5.0 – Interconnessione dei beni 4.0 entro il 28.2.2026 (FAQ GSE 3.10.2024) Con l’aggiornamento delle FAQ rese disponibili sul sito del GSE, sono stati forniti ulteriori indicazioni in merito al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024 e DM 24.7.2024.
Tra i principali chiarimenti, si segnala il seguente: – l’interconnessione deve essere realizzata in tempo utile per essere comprovata, quindi entro il 28.2.2026;

28/02/2026 Ai sensi dell’art. 17 co. 3-bis del DPR 131/86, in deroga alla disciplina ordinaria della registrazione dei contratti di locazione (che impone di procedere a tale adempimento, per tutti i contratti, entro 30 giorni dalla stipula, dalla decorrenza, se anteriore), i contratti di affitto di fondi rustici non redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante denuncia cumulativa da presentare entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Per i contratti di affitto di fondi rustici posti in essere nel 2025, la denuncia cumulativa deve essere presentata, con modalità telematiche o tradizionali, entro il 28.2.2026 Il DLgs. 139/2024 ha riformulato l’art. 17 co. 3-bis, prevedendo che le modalità di presentazione, anche telematica, della denuncia debbono essere definite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI GENNAIO  2026

ADEMPIMENTI IMPORTANTI in scadenza al 31/01/2026

  • Redazione libro inventari
  • Stampa libri contabili
  • Conservazione sostitutiva fatture elettroniche anno 2024

DETRAZIONE IVA – attenzione alle fatture datate 2025 e arrivate sul sistema nel 2026 – vedi apposito articolo nella circolare

PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORE ANNO PRECEDENTE PER DETRAZIONE Devono essere pagati entro il 12/01/2026.

ORGANIZZARE LE OPERAZIONI DI CONTEGGIO E VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO A FINE ANNO

Le regole sono state trattate nella circolare dello studio 58/2025

IMPRESE CON AGENTI DI COMMERCIO: invio entro il 31/1/2026 conto provvigioni IV trimest 2025

pagamento enasarco entro il 20/2/2026 – pagamento firr entro il 31/3/2026

REGISTRATORI DI CASSA- collegamento registratore e pos

È stato pubblicato il provv. n. 424470/2025, con cui l’Agenzia delle Entrate dà attuazione all’integrazione fra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello relativo al pagamento elettronico, sancita dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 commi da 74 a 77 della L. 207/2024), che diverrà efficace a partire dal 1° gennaio 2026. Sebbene la norma fissi la decorrenza al 1° gennaio 2026, i termini effettivi per l’adeguamento sono dettati dalla disponibilità del servizio web, il cui rilascio è previsto indicativamente per i primi giorni di marzo 2026. Per i soggetti con contratti di convenzionamento POS già attivi nel mese di gennaio 2026, vi sarà un periodo transitorio di 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura per effettuare la registrazione

SPA SRL CON AMMINISTRATORI DELEGATI

Informazioni al consiglio tramite un verbale di cda.

RILASCIO DICHIARAZIONI DI INTENTO PER ACQUISTI 2026

Occorre emettere le dichiarazioni di intento per acquistare senza addebito dell’iva nel 2026.

VERSAMENTO SALDO E ACCONTO INAIL – VERSAMENTO SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR  

entro il 16/2/2026

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DEL QUARTO  TRIMESTRE ANNO PRECEDENTE

scadenza 28/02/2026

PAGAMENTO BOLLO FATTURE ELETTRONICHE IV TRIMESTRE ANNO PRECEDENTE

scadenza 28/02/2026

CECK APPLICAZIONE NORMATIVA SPECIFICHE

Occorre verificare i parametri dimensionali per l’applicazione di determinate normative, per gli approfondimenti  si rinvia ad un prossimo documento che verrà pubblicato sul sito, intanto viene proposto un elenco come promemoria degli adempimenti in cui potrebbero incorrere normalmente i clienti

  • nomina sindaco/revisore in base ai dati di bilancio
  • bilancio consolidato in base ai dati di  bilancio (in caso di possesso di partecipazioni)
  • verifica variazione periodicità modelli INTRA
  • verifica tenuta scritture contabili di magazzino -si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 del DPR 695/96, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino sorge a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva vengono contemporaneamente superate le seguenti soglie dimensionali: -5.164.569 euro di ricavi caratteristici, di cui all’art. 85 del TUIR;-1.032.914 euro di rimanenze, di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR.
  • verifica applicabilità direttiva NIS 2 si applica anche ad alcune tipologie di attività industriali – si veda i codici attività (circolare 53/2024)
  • verificare passaggi regimi contabili – liquidazione iva – soggetti forfettari requisiti per mantenere il regime forfettario
  • verifica fatturato iva di cassa per i soggetti che l’applicano tale regime – Possono esercitare l’opzione i soggetti passivi IVA (esercenti attività di impresa, arte o professione) che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (o che, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore al suddetto ammontare).
  • whistleblowing – si applica gli enti e le società private che occupano oltre 50 dipendenti; Secondo le previsioni di ANAC (autorità nazionale anti corruzione) “ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati INPS) al 31/12 dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l’impresa sia di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura. Questa disposizione comporta che il calcolo dei lavoratori debba avvenire mediante il criterio “per teste”, conteggiando anche i lavoratori qualificati come apprendisti ed i lavoratori con rapporto a termine, senza effettuare riproporzione in relazione alla durata del contratto. Da tale conteggio, in funzione del metodo di calcolo “per teste” operato dalle Camere di Commercio, sono da intendersi esclusi i lavoratori occupati con contratto di somministrazione, i lavoratori distaccati da altro datore di lavoro e, ancora, tutti coloro che non vantano un contratto di lavoro subordinato: soci, collaboratori coordinati e continuativi, tirocinanti e titolari di impresa.

SCADENZARIO ANNUALE PROSSIMI 12 MESI

un promemoria per non scordare le innumerevoli scadenze fiscali – per il mese in corso vengono anche riepilogati i principali adempimenti amministrativi

Le scadenze devono sempre essere controllate nella circolare mensili di aggiornamento

febbraio 2026

01/02/2026 presentazione dichiarazione iva a rimborso

13/2/2026 Tracciabilità dei rifiuti – Iscrizione al RENTRI – Termine del 13.2.2026 Ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DM 4.4.2023 n. 59, dal 15.12.2025 al 13.2.2026 devono provvedere all’iscrizione al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:
– gli enti e le imprese con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che sono produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi;
– gli altri produttori di rifiuti speciali pericolosi diversi dalle imprese o dagli enti, come ad esempio i liberi professionisti (dentisti, medici, veterinari o altri operatori), a prescindere dal numero dei dipendenti

16/02/2026   pagamento contributi artigiani e commercianti fissi

16/02/2026 iva trimestrale soggetti speciali versamento

16/02/2026  versamento saldo e acconto inail –

16/02/2026 versamento saldo imposta sostitutiva tfr

20/02/2026   versamento enasarco iv trimestre anno precedente

28/02/2026  affitto fondi rustici registrazione e versamento imposta registro

28/02/2026 rilascio da parte dei dottori commercialisti attestazione cessione quote

28/02/2026 invio minimi e forfettari richiesta pagamento contributi inps senza minimale

28/02/2026 comunicazione del condominio delle spese di ristrutturazione etc

28/02/2026 invio agenzia entrate oneri deducibili e detraibili diverse dalle spese sanitarie  compreso spese veterinarie

28/02/2026 comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva del quarto  trimestre anno precedente

28/02/2026 scade il pagamento bollo fatture elettroniche IV trimestre anno precedente per effetto delle modifiche

28/2/2026 consorzi presentazione del bilancio

28/02/2026 scadenza modello red pensionati anno 2024 – Il RED è una dichiarazione reddituale che l’INPS richiede annualmente ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito

28/02/2026 Credito d’imposta transizione 5.0 – Interconnessione dei beni 4.0 entro il 28.2.2026 (FAQ GSE 3.10.2024) Con l’aggiornamento delle FAQ rese disponibili sul sito del GSE, sono stati forniti ulteriori indicazioni in merito al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024 e DM 24.7.2024.
Tra i principali chiarimenti, si segnala il seguente: – l’interconnessione deve essere realizzata in tempo utile per essere comprovata, quindi entro il 28.2.2026;

28/02/2026 Ai sensi dell’art. 17 co. 3-bis del DPR 131/86, in deroga alla disciplina ordinaria della registrazione dei contratti di locazione (che impone di procedere a tale adempimento, per tutti i contratti, entro 30 giorni dalla stipula, dalla decorrenza, se anteriore), i contratti di affitto di fondi rustici non redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante denuncia cumulativa da presentare entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Per i contratti di affitto di fondi rustici posti in essere nel 2025, la denuncia cumulativa deve essere presentata, con modalità telematiche o tradizionali, entro il 28.2.2026 Il DLgs. 139/2024 ha riformulato l’art. 17 co. 3-bis, prevedendo che le modalità di presentazione, anche telematica, della denuncia debbono essere definite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

marzo 2026

01/03/2026 legge di bilancio 2026 prevede dal 1° marzo 2026, l’applicazione della ritenuta d’acconto (ex art. 25-bis del DPR 600/73) anche sulle provvigioni percepite, tra gli altri, dalle agenzie di viaggio e turismo.

01/03/2026 Attenzione ai commercianti ed ai soggetti che utilizzano i registratori di cassa con pagamenti elettronici – devono associare i pagamenti elettronici agli scontrini. Il collegamento logico dovrà essere infatti realizzato attraverso le funzionalità che saranno rese disponibili, nell’area riservata di «fatture e corrispettivi» di agenzia delle Entrate, nei primi giorni del mese di marzo 2026.

15/3/2026 Regime del ravvedimento2019-2023 soggetti che hanno aderito al concordato 2025-2026 versamento  In caso di pagamento rateale, l’opzione per ciascuna annualità si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate. A differenza dell’opzione per il regime del ravvedimento legato al CPB 2024-2025, il versamento in unica soluzione o della prima rata della sanatoria relativa al concordato 2025-2026 deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 e, in caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

16/3/2026 presentazione modello telematico certificazioni uniche e consegna copia ai percepienti

16/03/2026  IVA ANNUALE DEI SOGGETTI TRIMESTRALI VERSAMENTO ULTIMO TRIMESTRE 

16/03/2026   versamento tassa vidimazione libri sociali 

16/03/2026 Consegna del modello CUPE – Ai soggetti residenti nel territorio dello Stato deve essere consegnata la certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno (c.d. “modello CUPE”) al fine di rendicontare gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES in qualunque forma corrisposti, nonché i proventi assimilati, tra i quali rientrano i proventi derivanti da strumenti finanziari similari alle azioni o da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.
In particolare, il modello CUPE deve essere consegnato al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo all’erogazione del provento. Non è richiesto invece l’invio telematico del modello all’Agenzia delle Entrate. Secondo le istruzioni al modello CUPE, la certificazione non deve essere rilasciata per gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ordinariamente del 26% ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73.

16/03/2026 la trasmissione delle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il Modello 730 o mediante il Modello Redditi PF dovrà essere invece obbligatoriamente effettuata entro il 16 marzo (con riguardo ai redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; redditi diversi.) il 30 aprile per ritenute professionisti o agenti,

16/03/2026 gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Anagrafe tributaria (mediante i software messi a disposizione dall’Agenzia) i dati relativi alle spese sostenute nel 2025 dal condominio (relativi alla precompilata 2026), entro il 16 marzo 2026. Se il condominio minimo ha nominato un amministratore, questo è tenuto a comunicare le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali. Se, invece, non è stato nominato l’amministratore, l’Agenzia afferma che i condòmini del condominio minimo sono esonerati (senza deroghe) dall’obbligo di trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati condominiali (pare dunque superata la precedente FAQ del 23 marzo 2022);

31/03/2026  versamento firr agenti

31/03/2026  notaio invio attestazione versamento imposte sostitutive al cliente

31/03/2026  rilascio agli agenti di commercio l’attestazione del versamento di enasarco e firr per anno precedente

31/03/2026 Consegna Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

31/03/2026  presentazione dichiarazione TOBIN TAX

31/03/2026 polizza contro i rischi catastrofali – Il DL 200/2025 (c.d. DL Milleproroghe) ha prorogato al 31.3.2026 il termine per micro e piccole imprese turistico-ricettive e del settore della somministrazione di alimenti e bevande per dotarsi di una polizza contro i rischi catastrofali ex art. 1 co. 101 ss. L. 213/2023.
È prorogato anche il termine per la stipula dei contratti assicurativi in questione da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, che sono tenute ad adempiere entro il 31.3.2026. Il termine per la generalità delle micro e piccole imprese (non appartenenti ai suddetti settori) è rimasto quello del 31.12.2025.

aprile 2026

10/04/2026 -20/04/2026 comunicazione incasso contanti commercio minuti da stranieri

16/04/2026 ritenuta dividendi per gli importi distribuiti il primo trimestre;

25/04/2026 intra trimestrale

30/04/2026  TERMINE approvazione bilanci 

30/04/2026  invio agli agenti del conto provvigioni I trimestre 

30/04/2026  rimborso iva infrannuale

30/04/2026  carbon tax 

30/04/2026   presentazione dichiarazione iva relativa all’anno precedente

30/04/2026 termine di pagamento della imposta di bollo sui libri sociali (libro giornale e libro degli inventari) tenuti con modalità informatica, relativi al periodo di imposta 2023, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare. L’articolo 6, del Dm 17 giugno 2014, prevede, infatti, che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, tale imposta debba essere versata. La scadenza non interessa, invece, coloro che tengono i registri su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo.

30/04/2026 termine entro il quale chi si è iscritto al Rentri (il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) deve pagare il contributo – il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno»

30/04/2026 4 trasmissione delle certificazioni uniche relative aI redditi di lavoro autonomo professionale e ALLE provvigioni – L’art. 4 co. 1 del DLgs. 81/2025 ridefinisce il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente:

  • redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Dal 2026, la trasmissione telematica di tali Certificazioni Uniche dovrà infatti avvenire entro il 30 aprile, invece che entro: il 31 ottobre (termine per la presentazione del modello 770), per le Certificazioni Uniche relative alle provvigioni che riguardano soggetti diversi dalle persone fisiche, poiché si tratta di redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. il 31 marzo, per le Certificazioni Uniche relative ai lavoratori autonomi abituali; il 16 marzo, per le Certificazioni Uniche relative alle provvigioni delle persone fisiche;

30/04/2026 Contributi pubblici significativi collegio sindacale – Per quanto riguarda le novità normative, la legge di Bilancio 207/2024 ha introdotto dal 1° gennaio 2025 l’obbligo: i) di svolgere apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei contributi «pubblici significativi» sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e ii) di inviare annualmente al ministero dell’Economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. Secondo quanto previsto nel testo del Dpcm, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la scadenza per l’invio della citata relazione è il 30 aprile 2026. L’obbligo riguarderebbe i soggetti che hanno ricevuto contributi destinati alla realizzazione di specifiche finalità di interesse pubblico, di importo superiore a un milione di euro annui o, se inferiore, di ammontare pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del beneficiario. I collegi sindacali dovrebbero dunque verificare se la società vigilata ha percepito contributi che rientrino nell’ambito di applicazione del Dpcm e se sussista, dunque, l’obbligo di inviare al Mef la citata relazione.

30/04/2026  Rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026 occorre trasmettere la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso (la domanda va presentata quand’anche non ci fossero importi da pagare, il che potrebbe succedere per le sanzioni da tardivo versamento di imposte dichiarate);

maggio 2026

16/05/2026 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE

16/05/2026  pagamento contributi artigiani e commercianti fissi

20/05/2026  VERSAMENTO ENASARCO I trimestre

27/5/2026 DOTTORI COMMERCIALISTI – il giorno 27 maggio 2025 il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo unitamente alla prima Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e che, quindi, da tale data – secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1 emanata dal Consiglio Nazionale il 16 gennaio 2025, – decorre il temine di un anno per aggiornare l’autovalutazione del rischio effettuata dagli Iscritti ai sensi dell’art. 15 e 16 del d.lgs. 231/2007. Pertanto l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio dovrà essere fatto entro il 27/05/2026.

30/05/2025  TERMINE DEPOSITO BILANCI approvato 30/4

30/05/2026 Comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari – Approvazione del bilancio – Comunicazioni mensili Dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in scadenza al 31.12.2025 può sorgere l’obbligo di effettuare le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari entro il mese di maggio 2026. Sulla base dei dati risultanti da tale bilancio, infatti, le società di partecipazioni possono verificare l’esercizio in via esclusiva o prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni e, conseguentemente, il sorgere dell’obbligo comunicativo. Considerando i termini modificati a decorrere dal 2023 dal provv. 176227/2022, le comunicazioni mensili devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il bilancio viene approvato, assumendo il sabato come giorno non lavorativo. In ogni caso, non sono considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
Pertanto, ove l’obbligo comunicativo emergesse dai dati del bilancio relativo all’esercizio in scadenza al 31.12.2025 e approvato entro il mese di aprile 2026, la prima comunicazione mensile dovrebbe essere effettuata: il 30.5.2026; – L’agenzia delle Entrate, in una risposta resa ad Assoholding, ha precisato che le comunicazioni all’Anagrafe tributaria da parte delle Holding industriali dovrà essere effettuata dopo l’approvazione del bilancio, sulla base del quale vengono individuati i criteri per la qualificazione della Holding stessa. Quindi, nel caso di un bilancio approvato il 30 aprile, il primo invio all’Anagrafe tributaria va effettuato entro la fine del mese successivo quindi entro il 31 maggio .

31/05/2026  COMUNICAZIONE  LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMESTRE gennaio febbraio marzo  

31/05/2026 pagamento bollo fatture elettroniche I trimestre

31/05/2026 Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta legge di bilancio 2026. Ai fini delle agevolazioni in esame: l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

giugno 2026

07/06/2026 TRASPARENZA RETRIBUTIVA – La Direttiva UE 2023/970, approvata dal Parlamento Europeo il 30 marzo 2023, adottata il 10 maggio successivo e pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nella settimana seguente, stabilisce prescrizioni minime volte a rafforzare l’applicazione del principio di parità retributiva per lavoro identico o di pari valore. L’ambito soggettivo della Direttiva comprende tutti i datori di lavoro operanti nei settori pubblico e privato. Relativamente ai lavoratori, il considerando 18 estende l’applicazione al personale con contratto a tempo determinato, part-time o impiegato tramite agenzie di somministrazione, includendo altresì i lavoratori in posizioni dirigenziali con contratto di lavoro o rapporto lavorativo definito secondo il diritto, i contratti collettivi e le prassi nazionali. La consulenza su questi aspetti è del CONSULENTE DEL LAVORO.

16/06/2026 VERSAMENTO ACCONTO imu

16/06/2026  condomini versamento ritenute inferiori ad euro 500

18/06/2026 La L. 182/2025 entra in vigore il 18.12.2025. Con riferimento alle modifiche in tema di restituzione degli immobili donati, la nuova disciplina si applica alle successioni aperte dopo il 18.12.2025, quindi ai decessi avvenuti a partire da tale data, indipendentemente dalla data della donazione.
Per le successioni apertesi anteriormente, il regime transitorio prevede che i legittimari possano ancora proporre azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dai donatari, a condizione che, in alternativa:
– la domanda di riduzione della donazione sia già stata notificata e trascritta;
– la domanda di riduzione della donazione sia notificata e trascritta entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge;
– i legittimari notifichino e trascrivano, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nei confronti del donatario o dei suoi aventi causa.
In caso contrario, la nuova disciplina si applica anche alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore della legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

28/06/2026 scade il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.

30/06/2026 VERSAMENTO CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO

30/06/2026 spa con amministratori delegati – informazioni al consiglio

30/06/2026  pensionati con lavoro autonomo comunicazioni all’inps

30/06/2026 PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI SALDO ED ACCONTO 

30/06/2026 cooperative versamento contributo se  aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;

30/06/2026 dichiarazione tari in caso di modifiche anno precedente

30/06/2026 informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti alle stesse effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (e dai soggetti ad esse equiparati) i soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese, srl con bilanci in forma abbreviata ) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza “entro il 30 giugno di ogni anno”. Come evidenziato dal documento Assonime-CNDCEC maggio 2019, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, quali le agevolazioni fiscali e i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni (dovrebbero quindi essere esclusi per la dottrina l’ACE, crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, credito d’imposta ricerca e sviluppo, bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas)

30/06/2026 Ferie maturate nel 2024 e non ancora godute – Termine per la fruizione Il lavoratore ha diritto, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 66/2003, ad un periodo di ferie annuale non inferiore a quattro settimane. Di queste: – due devono essere fruite in maniera continuativa nel corso dell’anno di maturazione; – le restanti due settimane devono essere fruite nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Per le ferie maturate nel corso del 2023e non godute al 30.6.2025, scatta per il datore di lavoro l’obbligo di versare la contribuzione dovuta.

30/06/2026 DICHIARAZIONE IMU in caso di modifiche nel 2025

30/06/2026 Disdire l’abbonamento con la dichiarazione sostitutiva I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando il Quadro A.
Non è più prevista la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv.
Termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione (Quadro A)
La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.

30/06/2026 Entro il 30 giugno deve essere presentata l’apposita dichiarazione annuale relativa all’ammontare dei servizi digitali, assoggettati alla c.d. web tax, forniti nel corso dell’anno precedente

30/06/2026 dichiarazione annuale imposta soggiorno strutture turistico recettive soggiorni anno precedente

30/06/2026 Rottamazione-quinquies entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme;

30/06/2026 affrancamento riserve legge bilancio 2026 L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025. Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

30/06/2026 acconto in caso di iperammortamenti – La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto di eventuali investimenti in con iperammortamento.

luglio 2026

01/07/2026 segnalazioni SOS – nuova procedura provvedimento UIF del 18/12/2025

16/07/2026 Pagamento inps agricoltori 

16/07/2026 ritenuta dividendi per gli importi distribuiti il secondo trimestre;

25/07/2026 Intra trimestrale

30/07/2026 Soggetti ires imposte saldo, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse di corrispettivo.

30/07/2026 PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI SALDO ED ACCONTO CON MAGGIORAZIONE persone fisiche e società di persone (scadenza da verificare con la normativa sempre in evoluzione)

31/07/2026 Rimborso iva infrannuale

31/07/2026 Carbon tax

31/07/2026 Invio agli agenti del conto provvigioni II trimestre

31/07/2026 Le imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro devono pagare entro il 31 luglio il contributo per il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il contributo in parola è determinato applicando l’aliquota dello 0,058 per mille ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio annuale. Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA. A tale fine, verrà spedito a ciascuna società contribuente, tramite posta elettronica certificata, o per posta ordinaria in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’avviso di pagamento PagoPA.

31/07/2026 Rottamazione-quinquies entro il 31 luglio 2026 occorre pagare tutte le somme o la prima rata. Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, spalmate tra il 2026 e il 2035 (la prima scade come detto il 31 luglio 2026). nel caso della rottamazione-quinquies si decade in caso di omesso o insufficiente pagamento: – dell’unica rata scadente il 31 luglio 2026; – di due rate anche non consecutive del piano (il mancato pagamento della prima rata non dovrebbe quindi causare alcuna decadenza); – dell’ultima rata del piano.

agosto 2026

Sospensione feriale dei termini processuali – Ricorsi, appelli e deposito di documenti e memorie

Dall’1.8 al 31.8 di ciascun anno i termini processuali, inclusi quelli relativi al contenzioso tributario, sono sospesi (art. 1 della L. 742/69). Quanto esposto vale, dunque, per i termini relativi al ricorso, all’appello, alla costituzione in giudizio, alla riassunzione in rinvio e al deposito di documenti e di memorie illustrative.

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione  comma 11-bis, articolo 37 del decreto legge n. 223/2006.

01/08/2026 . CONTROLLI E PAGAMENTI: Sospesi dal 1° agosto al 31/8 settembre i termini per inviare documenti e informazioni agli uffici dell’agenzia delle Entrate o ad altri enti impositori. E’ anche sospeso, sempre dal 1° agosto al 31/8 settembre, il termine di 30 giorni per pagare le somme dovute a seguito di controlli automatici, formali e della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata. La sospensione non opera per le richieste fatte nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso Iva 

02.8.2026, regolamento UE intelligenza artificiale diventeranno operativi gli obblighi per i modelli di AI per uso generale; entro la stessa data, inoltre, gli Stati membri devono designare le Autorità di vigilanza competenti (circolare 35/2024)

20/08/2026 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE

20/08/2026  pagamento contributi artigiani e commercianti fissi RATA CONTRIBUTI FISSI

20/08/2026  VERSAMENTO ENASARCO II trimestre

31/08/2026  fine sospensione termini processuali

settembre 2026

16/09/2026  pagamento inps agricoltori

30/09/2026 SCADENZE CONVENZIONI ENTRATEL INTERMEDIARI

30/09/2026 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI  IVA DEL TRIMESTRE aprile maggio giugno –

30/09/2025 istanza rimborso iva pagata in altri stati della UE

30/09/2026 pagamento bollo fatture elettroniche II trimestre

30/09/2026 opzione per il Gruppo Iva

30/09/2026 La presentazione delle dichiarazioni dovrà avvenire entro: il 30.9.2026, in relazione ai modelli 730/2026 il 31.10.2026, con riferimento ai modelli REDDITI PF 2026.

30/09/2026 Assemblee totalmente a distanza – L’art. 4 co. 11 del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. “Milleproroghe”), pubblicato sulla G.U. 31.12.2025 n. 302, differisce fino al 30.9.2026, la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità semplificate consentite durante l’epidemia da COVID-19 (ex art. 106 del DL 18/2020 convertito). Di conseguenza, fino al 30.9.2026 vi sarà la possibilità, tra l’altro, di svolgere le assemblee, a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

30/09/2026 legge di bilancio 2026 assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: per il rimanente 40% entro il 30.11.2026. per il 60% entro il 30.9.2026;

ottobre 2026

16/10/2026 ritenuta dividendi per gli importi distribuiti il terzo trimestre;

25/10/2026 intra trimestrale 

27/10/2026 versamento contributo cooperativa non aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento deve essere effettuato entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio

31/10/2026  invio conto provvigioni agenti di commercio III trimestre

31/10/2026  carbon tax

31/10/2026 rimborso iva infrannuale

31/10/2026 scadenza presentazione modello 770

31/10/2026 trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate

31/10/2026 Presentazione di domanda telematica  ISCRO – professionisti

31/10/2026 Modello redditi scadenza presentazione

31/10/2026 I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili (ipotesi scadenza redditi 31/10)

31/10/2026  termine ultimo per l’utilizzo del credito inps anno precedente rispetto alla dichiarazione e sua indicazione nella dichiarazione dei redditi – l’ eccedenza va richiesta a rimborso

30/10/2026 Il termine va tenuto presente per tutte le società che intendono entrare o uscire nel regime di trasparenza fiscale, è una facoltà che, se applicata, va scelta, prima dai soci e poi dalla società, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni. Entro lo stesso termine va espressa la revoca per il regime di trasparenza una volta trascorso il triennio obbligatorio

31/10/2026 ires premiale gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2025 fino alla scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo successivo al 2024 (31/10/2026)  

31/10/2026 NIS 2 termine per l’adeguamento agli obblighi previsti in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2

novembre 2026

15/11/2026 versamenti rivalutazione partecipazioni e terreni

16/11/2026 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE

16/11/2026  pagamento inps agricoltori 

16/11/2026  pagamento contributi artigiani e commercianti fissi

20/11/2026 VERSAMENTO ENASARCO III trimestre

30/11/2026 VERSAMENTO ACCONTI IMPOSTE E CONTRIBUTI

30/11/2026  COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMESTRE luglio agosto settembre 

30/11/2026 pagamento bollo fatture elettroniche III trimestre

30/11/2026 commercialisti comunicazione alla cassa di previdenza

dicembre 2026

15/12/2026 L’art. 16 comma 3 del DL 200/2025 (c.d. DL “Milleproroghe”) ha posticipato dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine entro il quale gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto (come i campeggi) devono presentare gli atti di aggiornamento catastale richiesti in ragione dei nuovi criteri di stima previsti dall’art. 7-quinquies del DL 113/2024.

16/12/2026 VERSAMENTO SALDO IMU

16/12/2026 versamento imposta sostitutiva tfr

16/12/2026 condominio versamento ritenute inferiore a euro 500

21/12/2026 Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno precedente

27/12/2026  versamento acconto iva

31/12/2026  spa srl con amministratori delegati – informazioni al consiglio

31/12/2026   pagamento tassa autotrasportatori

31/12/2026  invio degli agenti della comunicazione di effettuazione della ritenuta ridotta 

31/12/2026 scadenza convenzioni agenzia entrata modelli F24

31/12/2026  investimenti opzione regime amministrato o gestito

31/12/2026  iva spettacoli, opzione regime normale alla siae

31/12/2026 fatture passaggi interni servizi operazioni esenti

31/12/2026 vidimazione libretti del latte

31/12/2026  RILASCIO DICHIARAZIONI DI INTENTO PER ACQUISTI senza addebito dell’iva DALL’ANNO SUCCESSIVO 

31/12/2026 Assegnazione numero meccanografico degli operatori abituali con l’estero Il numero meccanografico deve essere rinnovato annualmente entro il 31 dicembre Il codice meccanografico – detto anche numero meccanografico – è un codice composto da 8 caratteri alfanumerici rilasciato alle imprese che svolgono abitualmente attività di importazione ed esportazione.

31/12/2026 Le persone fisiche che, nell’anno precedente , hanno versato con­­tri­buti o premi di previdenza complementare, devo­no co­­mu­­nicare al fondo pensione o all’im­presa assi­cu­ra­tri­­ce l’im­porto dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella rela­tiva di­chia­razio­ne dei redditi

31/12/2026 Come disposto infatti dall’art. 10 del DLgs. 66/2003, i lavoratori devono necessariamente fruire, entro l’anno di maturazione, di almeno 2 settimane di ferie, su richiesta in modo continuativo. Le ulteriori giornate residue devono essere godute, normalmente, entro 18 mesi dall’anno di maturazione.

31/12/2026 MANCATO PAGAMENTO RITENUTE SANZIONE PENALE – Per quanto riguarda le ritenute certificate, il nuovo art. 10-bis prevede che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito non è in corso di estinzione mediante rateazione ex art. 3-bis del DLgs. 462/97

31/12/2026 MANCATO PAGAMENTO IVA  SANZIONE PENALE   – Il nuovo art. 10-ter del DLgs. 74/2000 prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97.

31/12/2026 I servizi internazionali di durata ultrannuale si considerano effettuati alla fine di ciascun anno solare, occorre quindi analizzare queste prestazioni e procedere alla emissione della fattura (in caso di vendita) ai fini iva e/o emissione di autofattura/integrazione (in caso di acquisti) Si tratta dei  servizi internazionali che sono resi, in modo continuativo, per una durata superiore a un anno, se nel periodo non comportano pagamenti (neanche parziali). In deroga al criterio generale l’ultimo periodo del citato art. 6 comma 6 stabilisce che tali prestazioni si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, sino all’ultimazione delle prestazioni medesime si veda circolare 63/2025

gennaio 2027

01/01/2027 nuovo Dlgs 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), applicabile dapprima a decorrere dal 1° gennaio 2026 e recentemente oggetto di “rinvio” con il c.d. decreto Milleproroghe al 1° gennaio 2027,

01/01/2027 ristrutturazioni bonus energetici – entrano in vigore le aliquote minori previste dalla legge di bilancio 2026

01/01/2027 bonus mobili non più operativo – legge di bilancio 2026 Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

01/01/2027 forfettari La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026. Per il regime dal 2027 ritorna il limite dei 30.000 euro

01/01/2027 legge di bilancio 2026 Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF “a scaglioni” stabilita, ai sensi dell’art. 1 co. 44 della L. 232/2016, per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

01/01/2027 cessa la deroga per gli esercizi 2025 e 2026, ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consentiva ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio prece­den­te, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’an­damento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

01/01/2027 legge di bilancio 2026 È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2027 dell’efficacia delle disposizioni relative: all’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”); all’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

01/01/2027 verifica applicazione normativa in tema di whistleblowing – si applica gli enti e le società private che occupano oltre 50 dipendenti; Secondo le previsioni di ANAC (autorità nazionale anti corruzione) “ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati INPS) al 31/12 dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l’impresa sia di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura. Questa disposizione comporta che il calcolo dei lavoratori debba avvenire mediante il criterio “per teste”, conteggiando anche i lavoratori qualificati come apprendisti ed i lavoratori con rapporto a termine, senza effettuare riproporzione in relazione alla durata del contratto. Da tale conteggio, in funzione del metodo di calcolo “per teste” operato dalle Camere di Commercio, sono da intendersi esclusi i lavoratori occupati con contratto di somministrazione, i lavoratori distaccati da altro datore di lavoro e, ancora, tutti coloro che non vantano un contratto di lavoro subordinato: soci, collaboratori coordinati e continuativi, tirocinanti e titolari di impresa.

01/01/2027 pre verifica nomina sindaco/revisore -bilancio consolidato in base ai dati stimati del bilancio

01/01/2027 verifica variazione periodicità modelli INTRA

01/01/2027 verifica tenuta scritture contabili di magazzino -si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 del DPR 695/96, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino sorge a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva vengono contemporaneamente superate le seguenti soglie dimensionali: -5.164.569 euro di ricavi caratteristici, di cui all’art. 85 del TUIR;
-1.032.914 euro di rimanenze, di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR.

01/01/2027 verifica applicabilità direttiva NIS 2 si applica anche ad alcune tipologie di attività industriali – si veda i codici attività (circolare 53/2024)

01/01/2027 verifica possibilità (non è un obbligo) adempimento collaborativo – Requisiti soggettivi Il regime di adempimento collaborativo è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a: 750 milioni di euro a decorrere dal 2024; 500 milioni di euro a decorrere dal 2026; 100 milioni di euro a decorrere dal 2028 (art. 7 co. 1-bis del DLgs. 128/2015).

01/01/2027 verificare passaggi regimi contabili – liquidazione iva – soggetti forfettari requisiti per mantenere il regime forfettario

01/01/2027 verifica fatturato iva di cassa per i soggetti che l’applicano tale regime – Possono esercitare l’opzione i soggetti passivi IVA (esercenti attività di impresa, arte o professione) che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (o che, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore al suddetto ammontare).

01/01/2027  società di comodo negli ultimi tre anni  divieto di riporto del credito iva

01/01/2027  organizzazione riunioni sicurezza

01/01/2027  verificare i corsi che devono frequentare i dipendenti ai fini della sicurezza

01/01/2027  organizzazione riunioni antiriciclaggio (professionisti tenuti alla normativa antiriciclaggio)

10/01/2027 pagamento compensi amministratore anno precedente per detrazione

16/1/2027 ritenuta dividendi per gli importi distribuiti il quarto trimestre anno precedente

16/01/2027 pagamento inps agricoltori 

20/01/2027 dichiarazione  conai (annuale IV trimestre anno precedente dicembre anno precedente)

25/01/2027  intra trimestrale

31/01/2027  invio agli agenti del conto provvigioni IV trimestre anno precedente

31/01/2027  denuncia variazione colture terreni e fabbricati inagibili

31/01/2027   comunicazione registro imprese numero dipendenti

31/01/2027  revisori contabili pagamento del contributo

31/01/2027  carbon tax 

31/01/2027 invio ordine dott commercialisti dichiarazione relativa alla incompatibilità

31/01/2027 invio all’Agenzia Entrate pagamento assicurazione per visto di conformità

31/01/2027  dott commercialisti – dichiarazione all’ordine dei crediti formativi

31/01/2027  dichiarazione canone rai – non detenzione apparecchio

31/01/2027 attestazione spese pubblicità bonus anno precedente

31/01/2027 Rinnovo dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici entro il 31 gennaio – La tutela assicurativa in esame è obbligatoria per tutte le persone che hanno un’età compresa fra i 18 e i 67 anni e svolgono a titolo gratuito in modo abituale ed esclusivo senza vincolo di subordinazione attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano; l’obbligo è invece escluso qualora i soggetti esercitino altre attività per le quali esiste obbligo di iscrizione a un altro ente previdenziale. Ove un soggetto possegga tutti i requisiti indicati è obbligato all’iscrizione all’assicurazione INAIL proseguendo nella tutela effettuando il nuovo pagamento per l’anno in corso o, in caso di prima iscrizione, effettuando il primo pagamento per dare il via alla tutela.

31/01/2027 Le spese sanitarie del 2025 andranno inviate al Sistema delle tessera sanitaria (Sts)

31/01/2027 conservazione fatture elettroniche relative all’anno 2025 (3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi, scadenza presentazione dichiarazione dei redditi 2025 – 31/10/2026).

31/01/2027  compilazione libro inventari – (entro 3 mesi dalla  scadenza della presentazione della  dichiarazione dei redditi ) –

31/01/2027 Stampa dei registri  dopo tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi –

31/01/2027 Disdire l’abbonamento TV con la dichiarazione sostitutiva

ulteriori scadenze

10/07/2027 ANTIRICICLAGGIO – Il regolamento Ue 2024/1624, la cui quasi totalità degli articoli sarà applicabile a partire dal 10.7.2027, contiene nuove indicazioni in materia di individuazione e alla gestione dei dati del titolare effettivo. A livello operativo si evidenzia come i soggetti obbligati dovranno acquisire il numero del documento di identità del titolare effettivo (o dei titolari effettivi).
Con riferimento all’individuazione di tale figura, mentre attualmente per il DLgs. 231/2007 assume rilevanza la detenzione da parte di una persona fisica di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, secondo le nuove disposizioni europee la partecipazione risulterà rilevante, ai fini in commento, con la detenzione del solo 25% delle azioni o delle quote societarie.
Inoltre, ai fini della titolarità effettiva conterà non solo la proprietà delle azioni o partecipazioni, ma altresì la possibilità di esprimere il diritto di voto, circostanza questa che sarà posta allo stesso livello gerarchico del possesso della partecipazione e non, come attualmente stabilito dal DLgs. 231/2007, in modo subordinato alla detenzione patrimoniale della quota.

31/12/2027 att di recupero aiuti di Stato – L’art. 15 co. 4 del  DL 200/2025 (c.d. DL “Milleproroghe”) estende la proroga di due anni per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato anche ai termini in scadenza nel 2026 e 2027. In particolare, nell’ambito dell’art. 15 che prevede la proroga di alcuni termini in materie di competenza del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il comma 4 modifica l’art. 3 co. 6 del DL 215/2023, sostituendo il termine del 31.12.2025 con quello del 31.12.2027.

01/01/2028 legge bilancio 2026 Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota: dell’1%, a decorrere dal 2029. dello 0,5%, per il 2028;

28/09/2028 Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento – legge bilancio 2025 199/2025

30/09/2028 iperammortamenti acquisto di beni agevolabili termine legge bilancio 2026 – Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni: materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026) legge bilancio 2025 199/2025

31/12/2028 Con la decisione n. 2529 dell’8 dicembre 2025, è stata prorogata, sino al 31 dicembre 2028, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Unione europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”. Senza questa ulteriore proroga, infatti, l’autorizzazione europea sarebbe scaduta alla fine del 31/12/2025

1/7/2030 Fattura elettronica per le transazioni intra-UE dal 1° luglio 2030. È quanto prevede il pacchetto ViDA per adeguare le norme IVA all’era digitale. La fatturazione elettronica diventerà il sistema predefinito per l’emissione di fatture (entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta), nonché la condizione sostanziale per poter detrarre o recuperare l’IVA dovuta o assolta. Verrà contestualmente soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, in quanto assorbito dagli obblighi di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere.


Scadenze ricorrenti e altri adempimenti

versamenti iva periodici – importi inferiori al limite minimo

Versamento relativo al mese di dicembre

L’art. 2 co. 2 del DLgs. 108/2024 apporta modifiche alla disciplina dei versamenti IVA periodici.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 co. 4 del DPR 23.3.98 n. 100, come modificato dal DLgs. 8.1.2024 n. 1, se l’importo di IVA periodica dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. La previsione si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.

L’art. 2 co. 2 del DLgs. 108/2024, modificando nuovamente l’art. 1 co. 4 del DPR 100/98, precisa che il versamento dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre è effettuato in ogni caso entro il giorno 16 del mese successivo, anche se di importo inferiore al limite minimo di 100,00 euro.

La precisazione si è resa necessaria in quanto il termine del 16 dicembre non poteva di fatto applicarsi per le somme dovute in base alla liquidazione del medesimo mese di dicembre (cfr. relazione tecnica al DLgs. 108/2024).

In sostanza, i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente, quand’anche evidenzino nella liquidazione periodica del mese di dicembre un importo di IVA a debito non superiore a 100,00 euro, sono tenuti a versare tale importo entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

Termine ultimo di versamento per i trimestrali “per opzione”

L’art. 2 co. 3 del DLgs. 108/2024 fissa al 16 novembre il termine ultimo entro il quale i soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente per opzione, ai sensi dell’art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542, devono versare l’imposta dovuta in relazione ai primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui il relativo importo non superi il limite di 100,00 euro. Viene modificato, a tal fine, l’art. 7 co. 1 lett. a) del DPR 542/99.

Come ricordato al paragrafo precedente, il DLgs. 1/2024 ha modificato la disciplina dei versamenti dell’IVA periodica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024, stabilendo che se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il termine del 16 dicembre, tuttavia, rischiava di determinare alcune criticità per i soggetti con liquidazione trimestrale, costituendo una scadenza aggiuntiva per i versamenti IVA. L’art. 2 co. 3 del DLgs. 108/2024 ha dunque anticipato la scadenza al 16 novembre, in modo da farla coincidere con quella ordinaria prevista per il versamento dell’IVA relativa al terzo trimestre.

Ritenute su redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni – Versamento cumulativo

Ai sensi dell’art. 9 co. 4 e 5 del DLgs. 1/2024, a decorrere dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024, se l’importo dovuto in relazione alle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 non supera il limite di 100,00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Tale disposizione è da interpretare come la norma relativa al versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, e deve quindi ritenersi possibile prorogare i versamenti di mese in mese, nel caso in cui l’importo totale, comprensivo di differimenti precedenti, non superi il limite di 100,00 euro, versando comunque cumulativamente l’importo dovuto entro il 16 dicembre di ogni anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve comunque essere effettuato entro il 16 gennaio successivo, senza possibilità di differimento.
Si specifica che dovrebbe essere applicabile il chiarimento di cui alla circ. Agenzia delle Entrate 8/2017, secondo il quale è comunque possibile effettuare il versamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, anche se di importo inferiore al limite.

I nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali unico e irap

Intervenendo sull’art. 11 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, l’art. 2 co. 6 lett. a) del DLgs. 108/2024 modifica nuovamente i termini a regime per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, viene disposto il differimento:

  • al 31 ottobre (rispetto al 30 settembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
  • al 15 aprile (rispetto al 1° aprile), a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

I modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d’imposta 2023 dei soggetti “solari”, dovranno quindi essere presentati in via telematica entro il 31.10.2024.

Conseguentemente, è stato abrogato l’art. 38 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, il quale aveva stabilito il termine del 15.10.2024.

modello 770 e certificazioni

decreto legislativo nr. 108  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 182 del 5 agosto 2024.

Il modello Redditi e la dichiarazione IRAP 2024 anno di imposta 2023 dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 31 ottobre 2024. A partire dai dichiarativi relativi all’anno di imposta 2024, l’invio potrà essere effettuato dal 15 aprile dell’anno successivo, ed entro il 31 ottobre. Medesimi termini sono previsti per la trasmissione del modello 770.

Certificazioni uniche

Cambia il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche, modificato al fine di consentire la raccolta dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata. A partire dal 2025, saranno previste tre scadenze:

  • entro il 16 marzo dovranno essere trasmesse, come di consueto, le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e similari. Le CU afferenti ai redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale dovranno essere trasmesse telematicamente
  • entro il 31 marzo.
  • Resta possibile l’invio delle CU entro il termine di trasmissione del modello 770,entro il 31 ottobre, per quanto riguarda le certificazioni relative a redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

sospensione invio atti – agosto e dicembre

DLgs. 8.1.2024 n. 1 (G.U. 12.1.2024 n. 9) art. 10 – Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti Versione in vigore dal 13.1.2024

1.Salvo casi di indifferibilita’ e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre e’ sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate:
a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Tessera sanitaria termine per l’invio della comunicazione

Scadenze principali (anno 2026)

1) Spese sanitarie “alla persona” (spese pagate nel 2025)

  • Invio dati al Sistema TS: entro 31 gennaio 2026 → slitta a lunedì 2 febbraio 2026 (perché il 31/01/2026 è sabato).
  • Correzione/rettifica errori (finestra “tolleranza”): entro 9 febbraio 2026 (indicata nei calendari operativi e comunicazioni di categoria).

Regola “di base” dal 2025: invio annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

2) Spese veterinarie (spese sostenute nel 2025)

  • Invio (inserimento): entro 16 marzo 2026
  • Invio (modifica/rettifica): entro 23 marzo 2026

termine di presentazione degli elenchi intrastat

Ripristinati i precedenti termini di presentazione dei modelli INTRASTAT – al 25 del mese o trimestre successivo

A sorpresa, la legge di conversione del “Decreto Semplificazioni”, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha ripristinato gli ordinari termini di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

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COMPENSAZIONI LIMITE A 2 MILIONI

La circolare 23 del 4 4 2022 riepiloga le regole per la compensazione e i relativi limiti

L’Agenzia evidenzia poi che dal 2022 è stato messo a regime il limite di 2 milioni di euro, per ciascun anno solare, ai sensi dell’art. 34 comma 1 della L. 388/2000, dei crediti d’imposta o contributivi compensabili nel modello F24 o rimborsabili su conto fiscale, già previsto per il solo anno 2021, dopo l’incremento a un milione avvenuto in relazione all’anno 2020. La circolare ricorda che in tale limite non rientrano i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione di discipline agevolative (cfr. circ. n. 219/98 e ris. n. 86/99) per i quali rimane fermo il limite di compensazione annuale pari a 250.000 euro (ex art. 1 comma 53 della L. 244/2007). Il limite di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 dovrebbe seguire una logica “di cassa”, in relazione alle compensazioni effettuate con il modello F24 nell’anno solare, indipendentemente dal periodo d’imposta del soggetto che le effettua e da quello di maturazione del credito. Secondo la C.T. Reg. Torino 18.7.2011 n. 49/10/11, invece, occorre fare riferimento “all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione“.


La dichiarazione IMU

deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. –

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA –

L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno.

In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).

Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

versamento ritenute: 

il 16 di ogni mese

versamento contributi:

 il 16 di ogni mese 

 deposito bilancio

 entro 30 gg dalla approvazione

 versamento iva liquidazione mensile:

il 16 di ogni mese

    versamento iva trimestrale 

16/5 – 16/8  16/11  16/3 (16/2 trimestrali speciali)

registrazione contratti di locazione:   

entro 30 gg dalla scadenza (sottoscrizione)

deposito rinnovo cariche sociali:   

entro 30 gg dal rinnovo

elenchi intra trimestrali: 

  entro il 25 del mese successivo al trimestre  

elenco intra soggetti mensili: 

entro il 25 del mese successivo  

invio agenti conto provvigioni:

entro la fine del mese successivo del trimestre 30/4 31/07 31/10 31/01 anno successivo

imposte intrattenimenti:

entro il 16 di ogni mese

invio agenti riepilogo loro vendite:

entro la fine del mese

Pagamento bollo auto,  

entro ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente.  

inps artigiani e commercianti quote bollettini  fissi   

16/5  16/8 16/11 16/2 anno successivo

inps agricoltori

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre  e il 16 gennaio anno successivo

invio della dichiarazione di intento emesse –

all’AGenzia delle entrate e al Fornitore – da effettuare prima degli acquisti da parte di chi emette la dichiarazione di intento – 

RIMBORSO IVA TRIMESTRALE 

– entro la fine del mese successivo al trimestre (30/4 – 31/7 -31/10)

versamenti enasarco

1° trimestre: 20 Maggio – 2° trimestre 20 Agosto – 3° trimestre 20 Novembre – 4° trimestre 20 Febbraio dell’anno successivo -Firr 31 marzo

versamento firr agenti

Il pagamento è annuale: le imprese versano il Firr presso la Fondazione con scadenza 31 marzo dell’anno successivo

Comunicazione trasferimento di denaro o titoli al seguito per importi pari superiori ad euro 10mila DA PARTE DI RESIDENTE E NON RESIDENTI – 

va presentata negli uffici doganali o di confine 

Presentazione del meccanismo transfrontaliero

Il termine per la comunicazione del meccanismo transfrontaliero in caso di fornitore di servizi decorre dal giorno seguente a quello in cui è stata fornita, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione. Pertanto, rileva la circostanza che il mandato fiduciario fosse in essere nel momento in cui è sorto l’obbligo di comunicazione.I fornitori di servizi sono tenuti alla comunicazione all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza riguardo all’elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo da comunicare.Ne consegue che il momento rilevante ai fini della decorrenza dei termini per la comunicazione è da individuare esclusivamente con riferimento all’atto conclusivo della attività di consulenza o assistenza.

cooperative pagamento 3% contributo  

L’adesione o meno ad una associazione nazionale riconosciuta incide sul termine di versamento di dette somme come segue:

  • cooperativa aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;
  • cooperativa non aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento deve essere effettuato entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizi

PAGAMENTO IMPOSTE DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 

Scadenze

L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre vengono pubblicati, all’interno del portale “fatture e corrispettivi”, i due elenchi A e B.

Il soggetto passivo Iva può integrare l’elenco B entro la fine del mese successivo al trimestre. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo; il termine di pagamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre solare cade l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Differimento

Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare. Se l’importo per il primo trimestre non supera 5mila euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre (e cioè alla scadenza del secondo trimestre). Se invece l’importo dovuto complessivamente per primo e secondo trimestre non supera tale limite, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre quindi entro la scadenza del terzo trimestre

limiti utilizzo contante
Dall’1.1.2016 al 30.6.20203.000 euro
Dall’1.7.2020 al 31.12.20222.000 euro
Dall’1.1.20235.000 euro

tassa autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12 di ogni , esercitano l’attività di autotrasporto di co­se per conto di terzi, iscritte all’apposito Al­bo, devono ver­sare la quota, relativa all’anno :per la copertura degli oneri per la tenuta del­l’Al­bo degli autotrasportatori e il funzio­namen­­to dei rela­tivi Comitati; con le previste modalità telematiche, tra­mite il sito www.alboautotrasporto.it, o mediante bol­let­tino po­stale generato dalla funzione dispo­nibile sul sud­detto sito.

codice meccanografico

ll codice meccanografico è un codice identificativo che serve ad identificare le imprese italiane operanti abitualmente con l’estero, non solo per l’attività di interscambio commerciale ma anche per la realizzazione di imprese e di sistemi di partnership estere (joint venture) o le concessioni (franchising).  L’Azienda che richiede il numero meccanografico è inserita nella banca dati delle imprese italiane operanti con l’estero (ITALIANCOM) e ha l’obbligo di confermare la propria posizione di operatore abituale con l’estero, aggiornando i dati dichiarati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del rilascio o della precedente convalida. 

agenti di commercio – ritenute ridotte al 50%

Gli intermediari commerciali (es. agenti, mediatori, ecc.) che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o terzi devono inviare al proprio committente, entro la fine dell’anno, la dichiarazione necessaria al fine di fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni relative all’anno successivo
Infatti, nelle more dell’emanazione delle disposizioni attuative previste dall’art. 25-bis co. 7 del DPR 600/73 (come sostituito dall’art. 27 co. 1 del DLgs. 175/2014), restano validi i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 31/2014 (§ 18), secondo la quale è possibile continuare a far riferimento al modello di dichiarazione definito dal DM 16.4.83, che può essere trasmesso, nei suddetti termini:
– con raccomandata con avviso di ricevimento;
– oppure anche tramite posta elettronica certificata

la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti

Stampe registri: giornale inventari e beni ammortizzabili

La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è regolare anche senza trascrizione immediata su supporti cartacei, purché la trascrizione avvenga, anche in unica soluzione entro i termini di legge (= entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione), e purché, anche in sede di controlli ed ispezioni, i registri risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti alla loro presenza (art. 7, co. 4-ter, D.L. 357/1994). La stampa del libro giornale deve quindi essere effettuata entro 3 mesi.

Stessa scadenza per  la stampa del libro inventari (3 mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi).

Per quanto riguarda il libro dei beni ammortizzabili la teoria più accreditata ritiene che debba essere stampato entro 3 mesi.  Aaltra teoria ritiene che debba esserlo entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi

La tenuta del registro dei beni ammortizzabili è prescritta dall’articolo 16 del DPR 600/1973, secondo cui: “Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo Comma dell’art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.”.

L’articolo 7, comma 4-ter del D.L. 357/2004, prevede che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”. Per il combinato disposto delle due norme, il termine entro cui stampare il registro dei beni ammortizzabili (o effettuare la sua conservazione digitale) è la fine del terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il collegato alla Legge di bilancio ha modificato le regole di tenuta dei registri IVA gestiti mediante sistemi elettronici, stabilendo l’obbligatorietà della relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo dagli organi procedenti. La novella è contenuta all’art. 19-octies comma 6 del DL 16 ottobre 2017 n. 148 che introduce il comma 4-quater all’art. 7 del DL 357/1994.

archiviazione fatture elettroniche

La conservazione sostitutiva deve avvenire entro il 3° mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi – Esempio La conservazione delle fatture elettroniche relative al 2024 dovrà essere effettuata entro il 31/01/2026 (la dichiarazione 2024 scade il 31/10/2025)

attività di intrattenimento – opzione iva ordinaria

Entro il 31 dicembre di ogni anno per gli esercenti le attività, i giochi e gli intrattenimenti, di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade il termine per dare comunicazione all’ufficio Siae, competente per domicilio fiscale, dell’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.

conai

Il conai richiede a secondo dei soggetti a) dichiarazione annuale entro il 20/1 – dichiarazione trimestrale – entro il 20 del mese successivo al trimestre – dichiarazione mensile entro il 20 del mese successivo

Chi è obbligato?

L’obbligo è in capo a tutti i produttori di imballaggi. Si ricorda che, per la normativa Conai, vengono considerati come produttori anche gli importatori di imballaggi e i commercianti di imballaggi vuoti. Pertanto, anche tutte le aziende che importano imballaggi vuoti o merci imballate dall’estero o che trasferiscono dal produttore all’utilizzatore finale degli imballaggi vuoti hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione periodica al Conai

La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

– 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
– 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni. L’applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle relative violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all’utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni

Obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione aggressiva

Con provv. Agenzia delle Entrate 26.11.2020 n. 364425 sono state previste le disposizioni attuative degli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere “pericolose”, che trovano la loro disciplina nel DLgs. 100/2020.
Il DM regola aspetti quali il valore delle operazioni da comunicare, le condizioni a fronte delle quali è previsto l’obbligo e la nozione di “vantaggio principale” (main benefit), oltre a definire con maggiore precisione alcune casistiche, a seguito delle quali occorre attivare il monitoraggio, legate all’elusione della disciplina dello scambio di informazioni secondo il Common Reporting Standard.
Il provv. Agenzia delle Entrate 26.11.2020 n. 364425 contiene invece le regole tecniche per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate, in vista della prima scadenza del 31.1.2021.

Ai fini della disciplina in esame, il comma 1, lettera a) dell’articolo 2 del decreto legislativo definisce “meccanismo transfrontaliero” uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle cinque condizioni dettate dallo stesso comma.

I soggetti tenuti al nuovo adempimento (“intermediari”, secondo la definizione dell’art. 2 comma 1 lettera c) del DLgs. 100/2020) sono stati distinti dal DM 17 novembre 2020 in due categorie:
– i “promotori”, ovvero gli “ideatori” e/o “esecutori” dell’operazione internazionale pericolosa;
– i “fornitori di servizi”, i quali si limitano alla consulenza o all’assistenza nel contesto dell’operazione medesima.

Per quanto concerne i tempi entro cui assolvere ai suddetti obblighi, l’articolo 2 del decreto ministeriale dispone che il contribuente effettua la comunicazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è stato messo a sua disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione. Il medesimo articolo precisa, inoltre, che la data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo.

In base all’art. 8ab, § 1, gli intermediari sono obbligati a notificare gli schemi di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno il controllo entro 30 giorni decorrenti dal giorno seguente a quello in cui si verifica per primo uno degli eventi indicati: messa a disposizione del meccanismo ai fini di attuazione, possibilità del meccanismo di essere attuato, compimento della prima fase nell’attuazione del meccanismo. Nel caso si tratti di intermediari che forniscono aiuto, assistenza o consulenza direttamente o per mezzo di altre persone, il termine va computato dal giorno seguente a quello di esecuzione della prestazione.


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