SCADENZE APRILE 2024
04/04/2024 Con il provvedimento 21 febbraio 2024 n. 53159, pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga per la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta relativa alle spese per interventi edilizi sostenuti nel 2023, al 4/4/2024 – Il 4 aprile 2024 scade quindi il termine (fissato “a regime” al 16 marzo) entro cui può essere presentata telematicamente la “comunicazione” di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, con riguardo alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell’anno 2023 (e alle opzioni di cessione “differita” delle rate residue non ancora fruite a fronte di spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022).
10/04/2024 – 20/04/2024 comunicazione incasso contanti commercio minuti da stranieri da 5.000 a 15.000 euro.
16/04/2024 Pagamento iva mensile.
16/04/2024 Versamento ritenute dipendenti e lavoratori autonomi e amministratori.
16/04/2024 Versamento contributi INPS dipendenti collaboratori amministratori.
16/04/2024 Versamento imposta sugli intrattenimenti.
25/04/2024 Intra trimestrale.
29/04/2024 Termine approvazione bilanci 2023 – 120 dal 31/12/2023.
30/04/2024 Termine rinviato al 30/06/2024 (PRESENTAZIONE MODELLO MUD).
30/04/2024 Invio agli agenti del conto provvigioni I trimestre.
30/04/2024 Rimborso iva infrannuale.
30/04/2024 Carbon tax.
30/04/2024 Presentazione dichiarazione iva relativa all’anno precedente.
30/04/2024 termine di pagamento della imposta di bollo sui libri sociali (libro giornale e libro degli inventari) tenuti con modalità informatica, relativi al periodo di imposta 2023, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare. L’articolo 6, del Dm 17 giugno 2014, prevede, infatti, che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, tale imposta debba essere versata. La scadenza non interessa, invece, coloro che tengono i registri su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo.
PROSSIME SCADENZE DI PARTICOLARE INTERESSE
16/05/2024 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE.
16/05/2024 pagamento contributi artigiani e commercianti fissi.
20/05/2024 VERSAMENTO ENASARCO I trimestre.
29/05/2024 TERMINE DEPOSITO BILANCI approvato 29/04.
31/05/2024 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMESTRE gennaio febbraio marzo.
31/05/2024 pagamento bollo fatture elettroniche I trimestre.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI APRILE 2024
RILEVAZIONE RIMANENZE FINALI DI FINE ANNO
Occorre predisporre tutte le procedure per procedere alla data del 31/12/2023 al rilievo fisico delle rimanenze finali ed alla loro valutazione. In caso di controllo fiscale in assenza del dettaglio delle rimanenze finali l’agenzi delle Entrate può procedere con un ACCERTAMENTO INDUTTIVO non considerando le scritture contabili. Lo devono predisporre anche i soggetti in semplificata anche se le rimanenze non concorrono più nella determinazione del reddito.
TERMINE APPROVAZIONE DEI BILANCI
I 120 giorni per l’approvazione dei bilanci scadono il 29/04/2024 – se redatto nei 180 giorni la scadenza è il 28/06/2024.
TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA
La dichiarazione iva deve essere presentata entro il 30/04/2024
IVA INFRANNUALE
La presentazione della dichiarazione iva del I trimestre per effettuare il rimborso o la compensazione scade il 30/04/2024.
COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMO NEI CONFRONTI DI STRANIERI
Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate nell’anno precedente:
- nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023.
INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE – AIUTI DI STATO IN NOTA INTEGRATIVA
Devono essere comunicati allo studio per essere inseriti nelle note integrative. Nella circolare 17/24 sono stati riepilogate le regole in materia.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 15/4/2023
Lo studio sta inviando a tutti i clienti per i quali l’anno scorso ha compilato la dichiarazione dei redditi, una lettera con indicato il riepilogo della dichiarazione dei redditi relativa al 2023 al fine di permettere di consegnare tutta la documentazione necessaria per la stesura della dichiarazione dei redditi.
INVIO AGENTI CONTO PROVVIGIONI
30/04/2024 invio agli agenti del conto provvigioni relative al I trimestre.
MODELLO MUD – rinviato al 30/06/2024
La presentazione del modello Mud è stata rinviata al 30/06/2024
In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Con il DPCM del 26/01/2024 pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2024 è stato stabilito il modello con cui effettuare tale dichiarazione. Pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024.
SCADENZARIO ANNUALE
un promemoria per non scordare le innumerevoli scadenze fiscali
Le scadenze devono sempre essere controllate nella circolare mensili di aggiornamento
potrebbero subire delle modifiche
maggio 2024
16/05/2024 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE
16/05/2024 pagamento contributi artigiani e commercianti fissi
20/05/2024 VERSAMENTO ENASARCO I trimestre
30/05/2024 TERMINE DEPOSITO BILANCI approvato 30/4
31/05/2024 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMESTRE gennaio febbraio marzo
31/05/2024 pagamento bollo fatture elettroniche I trimestre
giugno 2024
16/06/2024 VERSAMENTO ACCONTO imu
16/06/2024 condomini versamento ritenute inferiori ad euro 500
30/06/2024 VERSAMENTO CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO
30/06/2024 spa con amministratori delegati – informazioni al consiglio
30/06/2024 pensionati con lavoro autonomo comunicazioni all’inps
30/06/2024 PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI SALDO ED ACCONTO
30/06/2024 cooperative versamento contributo se aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;
30/06/2024 dichiarazione tari in caso di modifiche anno precedene
30/06/2024 informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti alle stesse effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (e dai soggetti ad esse equiparati) i soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese, srl con bilanci in forma abbreviata ) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza “entro il 30 giugno di ogni anno”. Come evidenziato dal documento Assonime-CNDCEC maggio 2019, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, quali le agevolazioni fiscali e i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni (dovrebbero quindi essere esclusi per la dottrina l’ACE, crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, credito d’imposta ricerca e sviluppo, bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas)
30/06/2024 Ferie maturate nel 2023 e non ancora godute – Termine del 30.6.2024 per la fruizione Il lavoratore ha diritto, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 66/2003, ad un periodo di ferie annuale non inferiore a quattro settimane. Di queste: – due devono essere fruite in maniera continuativa nel corso dell’anno di maturazione; – le restanti due settimane devono essere fruite nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Per le ferie maturate nel corso del 2022 e non godute al 30.6.2024, scatta per il datore di lavoro l’obbligo di versare la contribuzione dovuta.
30/06/2024 regolarizzazione delle rimanenze iniziali 2023 – L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti “solari”). Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo: la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023; la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
30/06/2024 Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024; oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.
30/06/2024 In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Con il DPCM del 26/01/2024 pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2024 è stato stabilito il modello con cui effettuare tale dichiarazione. Pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024
luglio 2024
01/07/2024 Per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo scaduti di ammontare complessivamente superiore a 100.000 euro scatta il divieto “assoluto” di compensazione dei crediti fiscali. Lo prevede la legge di Bilancio 2024, con decorrenza dal 1° luglio.
01/07/2024 L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL. Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni
16/07/2024 Pagamento inps agricoltori
20/07/2024 PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI SALDO ED ACCONTO CON MAGGIORAZIONE persone fisiche e società di persone
25/07/2024 Intra trimestrale
30/07/2024 Soggetti ires imposte saldo, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse di corrispettivo.
30/07/2024 riversamento credito imposta ricerca e sviluppo – In base al testo originario del DL 145/2023, il termine per presentare l’istanza è stato posticipato dal 30.11.2023 al 30.6.2024. In sede di conversione in legge del DL 145/2023, il termine è stato ulteriormente prorogato al 30.7.2024.
31/07/2024 Rimborso iva infrannuale
31/07/2024 Carbon tax
31/07/2024 Invio agli agenti del conto provvigioni I trimestre
31/07/2024 Le imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro devono pagare entro il 31 luglio il contributo per il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il contributo in parola è determinato applicando l’aliquota dello 0,058 per mille ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio annuale. Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA. A tale fine, verrà spedito a ciascuna società contribuente, tramite posta elettronica certificata, o per posta ordinaria in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’avviso di pagamento PagoPA.
agosto 2024
Sospensione feriale dei termini processuali – Ricorsi, appelli e deposito di documenti e memorie
Dall’1.8 al 31.8 di ciascun anno i termini processuali, inclusi quelli relativi al contenzioso tributario, sono sospesi (art. 1 della L. 742/69). Quanto esposto vale, dunque, per i termini relativi al ricorso, all’appello, alla costituzione in giudizio, alla riassunzione in rinvio e al deposito di documenti e di memorie illustrative.
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione comma 11-bis, articolo 37 del decreto legge n. 223/2006.
01/08/2024 . CONTROLLI E PAGAMENTI: Sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per inviare documenti e informazioni agli uffici dell’agenzia delle Entrate o ad altri enti impositori. E’ anche sospeso, sempre dal 1° agosto al 4 settembre, il termine di 30 giorni per pagare le somme dovute a seguito di controlli automatici, formali e della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata. La sospensione non opera per le richieste fatte nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso Iva
20/08/2024 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE
20/08/2024 pagamento contributi artigiani e commercianti fissi RATA CONTRIBUTI FISSI
20/08/2024 VERSAMENTO ENASARCO II trimestre
31/08/2024 fine sospensione termini processuali
settembre 2024
16/09/2024 pagamento inps agricoltori
30/09/2024 SCADENZE CONVENZIONI ENTRATEL INTERMEDIARI
30/09/2024 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMESTRE aprile maggio giugno –
30/09/2024 istanza rimborso iva pagata in altri stati della UE
30/09/2024 pagamento bollo fatture elettroniche II trimestre
30/09/2024 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI con la modifica dell’art. 2, D.P.R. n. 322/1998, è prevista, con effetto dal 2 maggio 2024, l’anticipazione del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP: al 30 settembre (rispetto al termine del 30 novembre attualmente previsto) per le persone fisiche, le società semplici e le società di persone; – PROROGATO AL 15/10/2025 PER LE SOLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI RELATIVE AL 2023
30/09/2024 invio spese sanitarie 1 semestre
ottobre 2024
15/10/2024 – termine di presentazione dei modelli REDDITI, IRAP e CNM 2024 è stato fissato, per i soggetti “solari”, al 15 ottobre 2024, per poi andare “a regime” al 30 settembre a partire dal 2025.
25/10/2024 intra trimestrale
27/10/2024 versamento contributo cooperativa non aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento deve essere effettuato entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio
31/10/2024 invio conto provvigioni agenti di commercio III trimestre
31/10/2024 carbon tax
31/10/2024 rimborso iva infrannuale
31/10/2024 scadenza presentazione modello 770 – SCADENZA CONFERMATA DAL DECRETO ADEMPIMENTI DEC LEGISL 1/2024
31/10/2024 trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate
31/10/2024 Presentazione di domanda telematica ISCRO – professionisti
31/10/2024 Con Risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso gli attesi chiarimenti circa i termini di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”). L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, ha precisato che le CU 2024 contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il Modello Redditi PF 2024 potranno essere trasmesse entro il 31 ottobre 2024, termine di presentazione del Modello 770/2024. A partire dalle Certificazioni Uniche 2025, relative al periodo d’imposta 2024, la trasmissione delle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il Modello 730 o mediante il Modello Redditi PF dovrà essere invece obbligatoriamente effettuata entro il 16 marzo. Permarrà, tuttavia, la possibilità di trasmettere, entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre), le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il Modello 730 né con il Modello Redditi PF (come, ad esempio, i redditi soggetti a tassazione separata senza possibilità di opzione per la tassazione ordinaria)
novembre 2024
16/11/2024 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE
16/11/2024 pagamento inps agricoltori
16/11/2024 pagamento contributi artigiani e commercianti fissi
20/11/2024 VERSAMENTO ENASARCO III trimestre
15/11/2024 commercialisti comunicazione alla cassa di previdenza
30/11/2024 VERSAMENTO ACCONTI IMPOSTE E CONTRIBUTI
30/11/2024 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMESTRE luglio agosto settembre
30/11/2024 I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili (ipotesi scadenza redditi 30/11/2024)
30/11/2024 pagamento bollo fatture elettroniche III trimestre
30/11/2024 termine ultimo per l’utilizzo del credito inps anno precedente rispetto alla dichiarazione e sua indicazione nella dichiarazione dei redditi – l’ eccedenza va richiesta a rimborso
30/11/2024 attenzione scadenza modificata – E’ STATO ANTICIPATO AL 30 09 CON EFFETTO DAL dal 2 maggio 2024, presentazioni dichiarazione dei redditi TUTTE LE SCADENZE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI CHE SI RIFERISCONO ALLA PRESENTAZIONE DEVONO ESSERE ANTICIPATI DI DUE MESI (LIBRO INVENTARI -STAMPE, ARCHIVIAZIONE FATTURE ELETTRONICHE)
30/11/2024 Comunicazione al MISE INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni “Industria 4.0”, le cui disposizioni attuative sono state definite con DM 6.10.2021. Tale comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione della disciplina agevolativa. Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso: in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it; Per gli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 1 co. 1056 – 1058 della L. 178/2020, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
30/11/2024 I crediti Inps di artigiani e commercianti del periodo d’imposta 2022 possono essere utilizzati in compensazione sul modello F24 solo fino alla data di presentazione del modello Redditi 2023, relativo al periodo d’imposta 2023. L’eventuale importo residuo deve essere chiesto a rimborso all’inps.
30/11/2024 – comunicazione dati quadro Rs forfettari – proroga al 30 novembre 2024 per comunicare le informazioni relative all’attività richieste ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021). Il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto dall’art. 6 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”)
30/11/2024 Il termine di novembre va tenuto presente per tutte le società che intendono entrare o uscire nel regime di trasparenza fiscale, è una facoltà che, se applicata, va scelta, prima dai soci e poi dalla società, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni. Entro lo stesso termine va espressa la revoca per il regime di trasparenza una volta trascorso il triennio obbligatorio
dicembre 2024
16/12/2024 VERSAMENTO SALDO IMU
16/12/2024 versamento imposta sostitutiva tfr
16/12/2024 condominio versamento ritenute inferiore a euro 500
21/12/2024 Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno precedente
27/12/2024 versamento acconto iva
27/12/2024 è sanzionato con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi l’Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per importi superiori ad 250.000 euro per ciascun esercizio
31/12/2024 spa srl con amministratori delegati – informazioni al consiglio
31/12/2024 pagamento tassa autotrasportatori
31/12/2024 invio degli agenti della comunicazione di effettuazione della ritenuta ridotta
31/12/2024 scadenza convenzioni agenzia entrata modelli F24
31/12/2024 investimenti opzione regime amministrato o gestito
31/12/2024 iva spettacoli, opzione regime normale alla siae
31/12/2024 fatture passaggi interni servizi operazioni esenti
31/12/2024 vidimazione libretti del latte
31/12/2024 rinnovo/conferma del codice meccanografico estero CCIAA
31/12/2024 RILASCIO DICHIARAZIONI DI INTENTO PER ACQUISTI senza addebito dell’iva DALL’ANNO SUCCESSIVO
31/12/2024 Assegnazione numero meccanografico degli operatori abituali con l’estero Il numero meccanografico deve essere rinnovato annualmente entro il 31 dicembre Il codice meccanografico – detto anche numero meccanografico – è un codice composto da 8 caratteri alfanumerici rilasciato alle imprese che svolgono abitualmente attività di importazione ed esportazione.
31/12/2024 Le persone fisiche che, nell’anno precedente , hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi
31/12/2024 Come disposto infatti dall’art. 10 del DLgs. 66/2003, i lavoratori devono necessariamente fruire, entro l’anno di maturazione, di almeno 2 settimane di ferie, su richiesta in modo continuativo. Le ulteriori giornate residue devono essere godute, normalmente, entro 18 mesi dall’anno di maturazione.
31/12/2024 Con il provv. 28.12.2022 n. 480030, è stata prorogata dal 31.12.2022 al 31.12.2024 la possibilità per l’Agenzia delle Entrate, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche che si rendano necessarie per l’adeguamento di registratori di cassa adattati a registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello
31/12/2024 termine Isco Con la legge di bilancio 2024 si riconosce ancora per tutto il 2024 l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.
31/12/2024 con la legge di bilancio 2024 è stato introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:
31/12/2024 conservazione fatture elettroniche relative all’anno 2023 (3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi).
31/12/2024 compilazione libro inventari – (entro 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi al 30/09) –
31/12/2024 Stampa dei registri dopo tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi – nuove regole circolare 47/2022
31/12/2024 stampa libro dei cespiti ( verificare termine di presentazione dichiarazione dei redditi )
31/12/2024 Quasi tutte le agevolazioni attualmente in vigore scadranno a fine 2024: bonus ristrutturazioni ordinario (che torna dal 50% al 36%), ecobonus (dal 50% all’85%), sismabonus (dal 50% all’85%), bonus mobili (al 50%), bonus giardini (al 36%). Scadono nel 2025 solo il superbonus (attualmente al 70%, dall’anno prossimo al 65%) e il bonus barriere (al 75%). Chi apre un cantiere nel 2024 dovrà essere sicuro di portarlo a termine entro la fine dell’anno. Non è, infatti, detto che le agevolazioni vengano tutte confermate al livello attuale.
31/12/2024 fine la proroga dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
gennaio 2025
01/01/2025 fine divieto emissione fatture elettroniche settore sanitario nei confronti dei privati. Il decreto Milleproroghe conferma anche per il 2024 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari. Nell’ambito delle proroghe di termini in materia economica e finanziaria, il D.L. n. 215/2023 ha infatti esteso anche all’anno 2024 la previsione in base alla quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche..
01/01/2025 verificare passaggi regimi contabili – liquidazione iva – soggetti forfettari
01/01/2025 società di comodo negli ultimi tre anni – 5 anni per perdite – divieto di riporto del credito iva
01/01/2025 organizzazione riunioni sicurezza
01/01/2025 verificare i corsi che devono frequentare i dipendenti ai fini della sicurezza
01/01/2025 organizzazione riunioni antiriciclaggio (professionisti tenuti alla normativa antiriciclaggio)
01/01/2025 Il MEF, per tener conto delle modifiche intervenute recentemente sui principi di revisione internazionali, ha rivisitato il set degli standard nazionali (ISA Italia) attinenti alla qualità. In particolare, in sostituzione del precedente principio ISQC Italia 1 sono stati adottati i nuovi principi ISQM Italia 1 e ISQM Italia 2 e , di conseguenza, è stato aggiornato l’ISA Italia 220.Tali documenti dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda l’ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220. È tuttavia consentita l’adozione anticipata su base volontaria e in questo caso l’entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2024 per l’ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e l’ISA Italia 220.
10/01/2025 pagamento compensi amministratore anno precedente per detrazione
16/01/2025 pagamento inps agricoltori
20/01/2025 dichiarazione conai (annuale IV trimestre anno precedente dicembre anno precedente)
25/01/2025 intra trimestrale
31/01/2025 invio agli agenti del conto provvigioni IV trimestre anno precedente
31/01/2025 denuncia variazione colture terreni e fabbricati inagibili
31/01/2025 comunicazione registro imprese numero dipendenti
31/01/2025 revisori contabili pagamento del contributo
31/01/2025 carbon tax
31/01/2025 invio ordine dott commercialisti dichiarazione relativa alla incompatibilità
31/01/2025 invio all’Agenzia Entrate pagamento assicurazione per visto di conformità
31/01/2025 dott commercialisti – dichiarazione all’ordine dei crediti formativi
31/01/2025 dichiarazione canone rai – non detenzione apparecchio
31/01/2025 attestazione spese pubblicità bonus anno precedente – dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
31/01/2025 Rinnovo dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici entro il 31 gennaio – La tutela assicurativa in esame è obbligatoria per tutte le persone che hanno un’età compresa fra i 18 e i 67 anni e svolgono a titolo gratuito in modo abituale ed esclusivo senza vincolo di subordinazione attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano; l’obbligo è invece escluso qualora i soggetti esercitino altre attività per le quali esiste obbligo di iscrizione a un altro ente previdenziale. Ove un soggetto possegga tutti i requisiti indicati è obbligato all’iscrizione all’assicurazione INAIL proseguendo nella tutela effettuando il nuovo pagamento per l’anno 2022 o, in caso di prima iscrizione, effettuando il primo pagamento per dare il via alla tutela.
31/01/2025 Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2023 – Presentazione della dichiarazione sostitutiva –
31/01/2025 invio spese sanitarie II semestre anno precedene
febbraio 2025
01/02/2025 presentazione dichiarazione iva a rimborso
13/2/2025 Enti o Imprese produttori di rifiuti speciali (pericolosi e/o non pericolosi) con più di 50 dipendenti iscrizione RIENTRI (RIFIUTI)
16/02/2025 pagamento contributi artigiani e commercianti fissi
16/02/2025 iva trimestrale soggetti speciali versamento
16/02/2025 versamento saldo e acconto inail –
16/02/2025 versamento saldo imposta sostitutiva tfr
20/02/2025 versamento enasarco iv trimestre anno precedente
28/02/2025 affitto fondi rustici registrazione e versamento imposta registro
28/02/2025 rilascio da parte dei dottori commercialisti attestazione cessione quote
28/02/2025 invio minimi e forfettari richiesta pagamento contributi inps senza minimale
28/02/2025 comunicazione del condominio delle spese di ristrutturazione etc
28/02/2025 invio agenzia entrate oneri deducibili e detraibili diverse dalle spese sanitarie compreso spese veterinarie
28/02/2025 comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva del quarto trimestre anno precedente
28/02/2025 scade il pagamento bollo fatture elettroniche IV trimestre anno precedente per effetto delle modifiche
28/2/2025 consorzi presentazione del bilancio
28/02/2025 scadenza modello red pensionati anno 2023 – Il RED è una dichiarazione reddituale che l’INPS richiede annualmente ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito
marzo 2025
16/3/2025 presentazione modello telematico certificazioni uniche e consegna copia ai percepienti
16/03/2025 IVA ANNUALE DEI SOGGETTI TRIMESTRALI VERSAMENTO ULTIMO TRIMESTRE
16/03/2025 versamento tassa vidimazione libri sociali
16/03/2025 termine ultimo invio comunicazione agenzia entrate cessione crediti detrazioni fiscali anno precedente –
16/03/2025 gli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, agli interventi antisismici, di sistemazione a verde, di recupero delle facciate e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli eseguiti sulle parti comuni, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione e le quote di spesa imputate ai singoli condomini (DM 1° dicembre 2016). L’obbligo è anche in capo ai condomini “minimi” in caso di cessione delle detrazioni.
16/03/2025 Consegna del modello CUPE – Ai soggetti residenti nel territorio dello Stato deve essere consegnata la certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno (c.d. “modello CUPE”) al fine di rendicontare gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES in qualunque forma corrisposti, nonché i proventi assimilati, tra i quali rientrano i proventi derivanti da strumenti finanziari similari alle azioni o da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.
In particolare, il modello CUPE deve essere consegnato al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo all’erogazione del provento. Non è richiesto invece l’invio telematico del modello all’Agenzia delle Entrate. Secondo le istruzioni al modello CUPE, la certificazione non deve essere rilasciata per gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ordinariamente del 26% ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73.
31/03/2025 versamento firr agenti
31/03/2025 notaio invio attestazione versamento imposte sostitutive al cliente
31/03/2025 rilascio agli agenti di commercio l’attestazione del versamento di enasarco e firr per anno precedente
31/03/2025 Consegna Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti
31/03/2025 presentazione dichiarazione TOBIN TAX
16/03/2025 A partire dalle Certificazioni Uniche 2025, relative al periodo d’imposta 2024, la trasmissione delle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il Modello 730 o mediante il Modello Redditi PF dovrà essere invece obbligatoriamente effettuata entro il 16 marzo. Permarrà, tuttavia, la possibilità di trasmettere, entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre), le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il Modello 730 né con il Modello Redditi PF (come, ad esempio, i redditi soggetti a tassazione separata senza possibilità di opzione per la tassazione ordinaria)
16/03/2025 comunicazione opzioni sconto e cessione del credito detrazioni edilizia
aprile 2025
10/04/2025 -20/04/2025 comunicazione incasso contanti commercio minuti da stranieri
25/04/2025 intra trimestrale
30/04/2025 TERMINE approvazione bilanci
30/04/2025 PRESENTAZIONE MODELLO MUD
30/04/2025 invio agli agenti del conto provvigioni I trimestre
30/04/2025 rimborso iva infrannuale
30/04/2025 carbon tax
30/04/2025 presentazione dichiarazione iva relativa all’anno precedente
30/04/2025 termine di pagamento della imposta di bollo sui libri sociali (libro giornale e libro degli inventari) tenuti con modalità informatica, relativi al periodo di imposta 2023, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare. L’articolo 6, del Dm 17 giugno 2014, prevede, infatti, che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, tale imposta debba essere versata. La scadenza non interessa, invece, coloro che tengono i registri su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo.
ulteriori scadenze
15/06/2025 Enti o Imprese produttori di rifiuti speciali (pericolosi e/o non pericolosi) con più di dieci dipendenti (da 11 a 50 dip.) iscrizione RIENTRI (RIFIUTI)
15/12/2025 Enti o Imprese produttori di rifiuti pericolosi con 10 o meno dipendenti (da 0 a 10 dip.) iscrizione RIENTRI (RIFIUTI)
31/12/2025 I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, articolo 13 del decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023). intervenendo sull’art. 1, c. 44, legge n. 232/2016, prorogano agli anni 2024 e 2025 l’esenzione IRPEF destinata al comparto agricolo.
31/12/2025 Con la decisione (UE) 6.12.2022 n. 2411, è stata prorogata, sino al 31.12.2025, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Unione europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali” (si veda l’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72).
Scadenze ricorrenti e altri adempimenti
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni – Versamento cumulativo
Ai sensi dell’art. 9 co. 4 e 5 del DLgs. 1/2024, a decorrere dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024, se l’importo dovuto in relazione alle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 non supera il limite di 100,00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Tale disposizione è da interpretare come la norma relativa al versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, e deve quindi ritenersi possibile prorogare i versamenti di mese in mese, nel caso in cui l’importo totale, comprensivo di differimenti precedenti, non superi il limite di 100,00 euro, versando comunque cumulativamente l’importo dovuto entro il 16 dicembre di ogni anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve comunque essere effettuato entro il 16 gennaio successivo, senza possibilità di differimento.
Si specifica che dovrebbe essere applicabile il chiarimento di cui alla circ. Agenzia delle Entrate 8/2017, secondo il quale è comunque possibile effettuare il versamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, anche se di importo inferiore al limite.
I nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali
Con effetto dal 2 maggio 2024, l’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, anticipa, dal 30 novembre al 30 settembre, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ed IRAP.
Per i soggetti IRES il termine è anticipato all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (invece che entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).
sospensione invio atti – agosto e dicembre
DLgs. 8.1.2024 n. 1 (G.U. 12.1.2024 n. 9) art. 10 – Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti Versione in vigore dal 13.1.2024
Tessera sanitaria termine per l’invio della comunicazione
DLgs. 8.1.2024 n. 1 (G.U. 12.1.2024 n. 9)
Art. 12 – Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie Versione in vigore dal 13.1.2024
termine di presentazione degli elenchi intrastat
Ripristinati i precedenti termini di presentazione dei modelli INTRASTAT – al 25 del mese o trimestre successivo
A sorpresa, la legge di conversione del “Decreto Semplificazioni”, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha ripristinato gli ordinari termini di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
Di conseguenza, i modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio dovranno essere trasmessi entro il 25 agosto 2022 e quelli relativi al terzo trimestre entro il 25 ottobre 2022.
L’art. 3, comma 2, lett. b, D.L. n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, aveva modificato l’art. 50, comma 6-bis, D.L. n. 331/1993, stabilendo che la trasmissione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi sia effettuata entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).
Tale previsione è entrata in vigore il 22 giugno 2022 e, pertanto, ha interessato gli elenchi relativi al mese di maggio, il cui termine di presentazione è stato quindi posticipato al 30 giugno 2022.
Un emendamento approvato dalla Camera al D.D.L. di conversione del “Decreto Semplificazioni”, approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 2 agosto, ha ripristinato il previgente termine di trasmissione degli elenchi, fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (qualora tale termine cada di sabato o in un giorno festivo, è prevista la proroga al primo giorno feriale successivo).
Di conseguenza, gli elenchi relativi al mese di luglio dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Dogane entro il 25 agosto 2022, mentre gli elenchi relativi al terzo trimestre entro il 25 ottobre 2022.
COMPENSAZIONI LIMITE A 2 MILIONI
La circolare 23 del 4 4 2022 riepiloga le regole per la compensazione e i relativi limiti
L’Agenzia evidenzia poi che dal 2022 è stato messo a regime il limite di 2 milioni di euro, per ciascun anno solare, ai sensi dell’art. 34 comma 1 della L. 388/2000, dei crediti d’imposta o contributivi compensabili nel modello F24 o rimborsabili su conto fiscale, già previsto per il solo anno 2021, dopo l’incremento a un milione avvenuto in relazione all’anno 2020. La circolare ricorda che in tale limite non rientrano i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione di discipline agevolative (cfr. circ. n. 219/98 e ris. n. 86/99) per i quali rimane fermo il limite di compensazione annuale pari a 250.000 euro (ex art. 1 comma 53 della L. 244/2007). Il limite di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 dovrebbe seguire una logica “di cassa”, in relazione alle compensazioni effettuate con il modello F24 nell’anno solare, indipendentemente dal periodo d’imposta del soggetto che le effettua e da quello di maturazione del credito. Secondo la C.T. Reg. Torino 18.7.2011 n. 49/10/11, invece, occorre fare riferimento “all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione“.
termini di Comunicazione dell’opzione CESSIONE DETRAZIONI FISCALI –
16 marzo 2024, termine finale per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021 nel 2022 e nel 2023
Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
– Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato ed allegato al provvedimento in esame, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”; entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1, 2 e 3 dell’art. 119 del DL 34/2020 che consentono di beneficiare del “superbonus” del 110%, inoltre, la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei tecnici abilitati
Se la comunicazione riguarda interventi sulle parti comuni degli edifici che fruiscono del “superbonus” del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020, la comunicazione può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate: dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità
i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
La dichiarazione IMU
deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. –
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA –
L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno.
In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.
Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).
Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).
versamento ritenute:
il 16 di ogni mese
versamento contributi:
il 16 di ogni mese
deposito bilancio
entro 30 gg dalla approvazione
versamento iva liquidazione mensile:
il 16 di ogni mese
versamento iva trimestrale
16/5 – 16/8 16/11 16/3 (16/2 trimestrali speciali)
registrazione contratti di locazione:
entro 30 gg dalla scadenza (sottoscrizione)
deposito rinnovo cariche sociali:
entro 30 gg dal rinnovo
elenchi intra trimestrali:
entro la fine DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO
elenco intra soggetti mensili:
entro la fine DEL MESE SUCCESSIVO AL MESE di RIFERIMENTO –
invio agenti conto provvigioni:
entro la fine del mese successivo del trimestre 30/4 31/07 31/10 31/01 anno successivo
imposte intrattenimenti:
entro il 16 di ogni mese
invio agenti riepilogo loro vendite:
entro la fine del mese
Pagamento bollo auto,
entro ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente.
inps artigiani e commercianti quote bollettini fissi
16/5 16/8 16/11 16/2 anno successivo
inps agricoltori
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre e il 16 gennaio anno successivo
invio della dichiarazione di intento emesse –
all’AGenzia delle entrate e al Fornitore – da effettuare prima degli acquisti da parte di chi emette la dichiarazione di intento –
RIMBORSO IVA TRIMESTRALE
– entro la fine del mese successivo al trimestre (30/4 – 31/7 -31/10)
versamenti enasarco
1° trimestre: 20 Maggio – 2° trimestre 20 Agosto – 3° trimestre 20 Novembre – 4° trimestre 20 Febbraio dell’anno successivo -Firr 31 marzo
versamento firr agenti
Il pagamento è annuale: le imprese versano il Firr presso la Fondazione con scadenza 31 marzo dell’anno successivo
Comunicazione trasferimento di denaro o titoli al seguito per importi pari superiori ad euro 10mila DA PARTE DI RESIDENTE E NON RESIDENTI –
va presentata negli uffici doganali o di confine
Presentazione del meccanismo transfrontaliero
Il termine per la comunicazione del meccanismo transfrontaliero in caso di fornitore di servizi decorre dal giorno seguente a quello in cui è stata fornita, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione. Pertanto, rileva la circostanza che il mandato fiduciario fosse in essere nel momento in cui è sorto l’obbligo di comunicazione.I fornitori di servizi sono tenuti alla comunicazione all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza riguardo all’elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo da comunicare.Ne consegue che il momento rilevante ai fini della decorrenza dei termini per la comunicazione è da individuare esclusivamente con riferimento all’atto conclusivo della attività di consulenza o assistenza.
cooperative pagamento 3% contributo
L’adesione o meno ad una associazione nazionale riconosciuta incide sul termine di versamento di dette somme come segue:
- cooperativa aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;
- cooperativa non aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento deve essere effettuato entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizi
PAGAMENTO IMPOSTE DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Scadenze
L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre vengono pubblicati, all’interno del portale “fatture e corrispettivi”, i due elenchi A e B.
Il soggetto passivo Iva può integrare l’elenco B entro la fine del mese successivo al trimestre. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo; il termine di pagamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre solare cade l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Differimento
Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare. Se l’importo per il primo trimestre non supera 5mila euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre (e cioè alla scadenza del secondo trimestre). Se invece l’importo dovuto complessivamente per primo e secondo trimestre non supera tale limite, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre quindi entro la scadenza del terzo trimestre
limiti utilizzo contante
Dall’1.1.2016 al 30.6.2020 | 3.000 euro |
Dall’1.7.2020 al 31.12.2022 | 2.000 euro |
Dall’1.1.2023 | 5.000 euro |
tassa autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12 di ogni , esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all’apposito Albo, devono versare la quota, relativa all’anno :per la copertura degli oneri per la tenuta dell’Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati; con le previste modalità telematiche, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, o mediante bollettino postale generato dalla funzione disponibile sul suddetto sito.
codice meccanografico
ll codice meccanografico è un codice identificativo che serve ad identificare le imprese italiane operanti abitualmente con l’estero, non solo per l’attività di interscambio commerciale ma anche per la realizzazione di imprese e di sistemi di partnership estere (joint venture) o le concessioni (franchising). L’Azienda che richiede il numero meccanografico è inserita nella banca dati delle imprese italiane operanti con l’estero (ITALIANCOM) e ha l’obbligo di confermare la propria posizione di operatore abituale con l’estero, aggiornando i dati dichiarati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del rilascio o della precedente convalida.
agenti di commercio – ritenute ridotte al 50%
Gli intermediari commerciali (es. agenti, mediatori, ecc.) che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o terzi devono inviare al proprio committente, entro la fine dell’anno, la dichiarazione necessaria al fine di fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni relative all’anno successivo
Infatti, nelle more dell’emanazione delle disposizioni attuative previste dall’art. 25-bis co. 7 del DPR 600/73 (come sostituito dall’art. 27 co. 1 del DLgs. 175/2014), restano validi i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 31/2014 (§ 18), secondo la quale è possibile continuare a far riferimento al modello di dichiarazione definito dal DM 16.4.83, che può essere trasmesso, nei suddetti termini:
– con raccomandata con avviso di ricevimento;
– oppure anche tramite posta elettronica certificata
la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti
Stampe registri: giornale inventari e beni ammortizzabili
La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è regolare anche senza trascrizione immediata su supporti cartacei, purché la trascrizione avvenga, anche in unica soluzione entro i termini di legge (= entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione), e purché, anche in sede di controlli ed ispezioni, i registri risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti alla loro presenza (art. 7, co. 4-ter, D.L. 357/1994). La stampa del libro giornale deve quindi essere effettuata entro 3 mesi.
Stessa scadenza per la stampa del libro inventari (3 mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi).
Per quanto riguarda il libro dei beni ammortizzabili la teoria più accreditata ritiene che debba essere stampato entro 3 mesi. Aaltra teoria ritiene che debba esserlo entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi
La tenuta del registro dei beni ammortizzabili è prescritta dall’articolo 16 del DPR 600/1973, secondo cui: “Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo Comma dell’art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.”.
L’articolo 7, comma 4-ter del D.L. 357/2004, prevede che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”. Per il combinato disposto delle due norme, il termine entro cui stampare il registro dei beni ammortizzabili (o effettuare la sua conservazione digitale) è la fine del terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il collegato alla Legge di bilancio ha modificato le regole di tenuta dei registri IVA gestiti mediante sistemi elettronici, stabilendo l’obbligatorietà della relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo dagli organi procedenti. La novella è contenuta all’art. 19-octies comma 6 del DL 16 ottobre 2017 n. 148 che introduce il comma 4-quater all’art. 7 del DL 357/1994.
archiviazione fatture elettroniche
La conservazione sostitutiva deve avvenire entro il 3° mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi – La conservazione delle fatture elettroniche relative al 2022dovrà essere effettuata entro il 28/2/2024
attività di intrattenimento – opzione iva ordinaria
Entro il 31 dicembre di ogni anno per gli esercenti le attività, i giochi e gli intrattenimenti, di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade il termine per dare comunicazione all’ufficio Siae, competente per domicilio fiscale, dell’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.
bonus pubblicità
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, .
In particolare:
- dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;
- dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
Dopo la presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Successivamente, dopo la presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.
commercio elettronico indiretto – nuovo sistema OSS – dichiarazione
Al fine di semplificare l’applicazione dell’IVA nel Paese di destino, il Mini One Stop Shop (MOSS), sinora riservato ai soli servizi TTE, è stato trasformato nel One Stop Shop (OSS), applicabile anche per le vendite comunitarie a distanza e per tutti i servizi verso privati che si considerano effettuati in altri Paesi membri diversi da quello di stabilimento.
Mediante l’iscrizione al sistema OSS, i soggetti passivi italiani possono applicare l’imposta in tutti i Paesi membri di spedizione dei beni, senza doversi identificare o nominare un rappresentante fiscale in ciascuno di essi.
L’imposta afferente alle operazioni realizzate, riepilogata in una dichiarazione da presentare con cadenza trimestrale (entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento), può essere quindi versata in Italia entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione riepilogativa (sarà poi l’Amministrazione Finanziaria a riversare l’IVA nei diversi Stati membri).
L’imposta da versare in applicazione del regime in esame non può essere compensata con gli eventuali crediti fiscali e contributivi di cui dispone il contribuente. Inoltre, dall’IVA dovuta nel sistema OSS non è possibile scomputare l’imposta assolta in Italia e all’estero.
conai
Il conai richiede a secondo dei soggetti a) dichiarazione annuale entro il 20/1 – dichiarazione trimestrale – entro il 20 del mese successivo al trimestre – dichiarazione mensile entro il 20 del mese successivo
Chi è obbligato?
L’obbligo è in capo a tutti i produttori di imballaggi. Si ricorda che, per la normativa Conai, vengono considerati come produttori anche gli importatori di imballaggi e i commercianti di imballaggi vuoti. Pertanto, anche tutte le aziende che importano imballaggi vuoti o merci imballate dall’estero o che trasferiscono dal produttore all’utilizzatore finale degli imballaggi vuoti hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione periodica al Conai
La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:
– 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
– 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni. L’applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle relative violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all’utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni
Obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione aggressiva
Con provv. Agenzia delle Entrate 26.11.2020 n. 364425 sono state previste le disposizioni attuative degli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere “pericolose”, che trovano la loro disciplina nel DLgs. 100/2020.
Il DM regola aspetti quali il valore delle operazioni da comunicare, le condizioni a fronte delle quali è previsto l’obbligo e la nozione di “vantaggio principale” (main benefit), oltre a definire con maggiore precisione alcune casistiche, a seguito delle quali occorre attivare il monitoraggio, legate all’elusione della disciplina dello scambio di informazioni secondo il Common Reporting Standard.
Il provv. Agenzia delle Entrate 26.11.2020 n. 364425 contiene invece le regole tecniche per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate, in vista della prima scadenza del 31.1.2021.
Ai fini della disciplina in esame, il comma 1, lettera a) dell’articolo 2 del decreto legislativo definisce “meccanismo transfrontaliero” uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle cinque condizioni dettate dallo stesso comma.
I soggetti tenuti al nuovo adempimento (“intermediari”, secondo la definizione dell’art. 2 comma 1 lettera c) del DLgs. 100/2020) sono stati distinti dal DM 17 novembre 2020 in due categorie:
– i “promotori”, ovvero gli “ideatori” e/o “esecutori” dell’operazione internazionale pericolosa;
– i “fornitori di servizi”, i quali si limitano alla consulenza o all’assistenza nel contesto dell’operazione medesima.
Per quanto concerne i tempi entro cui assolvere ai suddetti obblighi, l’articolo 2 del decreto ministeriale dispone che il contribuente effettua la comunicazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è stato messo a sua disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione. Il medesimo articolo precisa, inoltre, che la data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo.
In base all’art. 8ab, § 1, gli intermediari sono obbligati a notificare gli schemi di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno il controllo entro 30 giorni decorrenti dal giorno seguente a quello in cui si verifica per primo uno degli eventi indicati: messa a disposizione del meccanismo ai fini di attuazione, possibilità del meccanismo di essere attuato, compimento della prima fase nell’attuazione del meccanismo. Nel caso si tratti di intermediari che forniscono aiuto, assistenza o consulenza direttamente o per mezzo di altre persone, il termine va computato dal giorno seguente a quello di esecuzione della prestazione.